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Le perdite pregresse, non ancora utilizzate, possono essere scomputate dal maggior imponibile accertato solo a seguito di presentazione di apposito modello - denonimato IPEA - da parte del contribuente. L'istanza che può essere utilizzata anche nel caso di accertamento con adesione, va inviata a mezzo PEC all’Ufficio competente.
Si precisa che per perdite pregresse devono intendersi le perdite maturate anteriormente al periodo di imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso.
 
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La Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha introdotto un’importante novità in ambito fiscale per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni: si tratta del cosiddetto Regime forfettario.
Secondo l’intenzione del Legislatore, tale Regime forfettario andava a sostituire i regimi fiscali agevolati finora presenti nella normativa vigente. La Legge di Stabilità 2015 abrogava infatti sia il regime dei c.d. “Contribuenti minimi” sia il c.d. “Forfettino”. Con il Decreto Milleproroghe (D.L. 192/2014 coordinato con la Legge di conversione n. 11/2015), però, è arrivata la proroga per i contribuenti minimi (imposta sostitutiva al 5%) per tutto il 2015, creando così una situazione di “doppio binario” per le nuove attività.

Il privato cittadino che vendendo un terreno edificabile, indipendentemente dal periodo di possesso, realizzi un profitto deve assoggettare il guadagno dell’operazione a tassazione. E questo anche nel caso in cui il terreno gli sia pervenuto per donazione o per successione.
L’articolo 67 del DPR 917/86 stabilisce che il guadagno (plusvalenza) realizzato dalla vendita di terreni edificabili è dato dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta, e il prezzo di acquisto del terreno aumentato di ogni altro costo inerente come le spese notarili, le imposte pagate, le provvigioni pagate all’agenzia ecc. ecc.
Per le aree edificabili ereditate per prezzo di acquisto si intende il valore dichiarato nella dichiarazione di successione (definito e liquidato), maggiorato dell'eventuale imposta di successione pagata e di ogni altro costo inerente al bene e rivalutato in base all’indice ISTAT.
La plusvalenza incassata va poi indicata nella dichiarazione dei redditi e assoggettata a tassazione. Qui il contribuente può scegliere (caso per caso) se optare per la tassazione ordinaria o separata.

Non più tardi del 31 gennaio 2016 i dentisti dovranno “comunicare” i dati che servono all’Agenzia delle Entrate per elaborare il 730 precompilato 2016.
Infatti il Decreto Semplificazioni (D.Lgs. n. 175/2014) che ha avviato l’operazione “730 precompilato” - all’articolo 3 – "scarica" sui dentisti (e non solo) l’obbligo di comunicare al Sistema Tessera Sanitaria le prestazioni sanitarie effettuate nel 2015 con la previsione di multe in caso di inosservanza dell’obbligo.
In caso di mancata applicazione dell’obbligo, l’art.23 del nuovo D.Lgs. 158/2015 prevede infatti - una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione  - con un tetto massimo di 50mila euro.
Entro gennaio 2016 gli odontoiatri dovranno quindi accreditarsi al sistema Tessera Sanitaria e procedere all’invio telematico delle spese mediche sostenute dai loro pazienti (salva loro opposizione).
I dentisti potranno anche delegare a soggetti terzi a tal fine individuati l’adempimento telematico.
Questo ulteriore “obbligo telematico” comporterà molto probabilmente una diminuzione dei costi per l’Amministrazione ma questo quasi sicuramente si tradurrà in un aumento di costo a carico del paziente, visto che i dentisti, e non solo loro, dovranno dotarsi di software specifici che dialoghino con il sistema Tessera Sanitaria e di certo verrà sottratto il tempo all’ascolto e alla cura del cittadino; il tutto condito dalla previsione di "salate multe".

Imposte sui redditi ed IVA: termini di decadenza per l’accertamento
 

Periodo d’imposta

Anno dichiarazione

Decadenza accertamento

Decadenza se omessa dichiarazione

2007

2008

31/12/2012

31/12/2013

2008

2009

31/12/2013

31/12/2014

2009

2010

31/12/2014

31/12/2015

2010

2011

31/12/2015

31/12/2016

2011

2012

31/12/2016

31/12/2017

2012

2013

31/12/2017

31/12/2018

 
Per le imposte dirette si prende a riferimento l'articolo 43 del Dpr n. 600/1973, così come modificato dal Dlgs n. 241/1997, secondo il quale gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, gli avvis di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

 
Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti IVA devono essere invece notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (art. 57, DPR 633/72).

Factoring i chiarimenti offerti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 139 del 17 novembre 2004, avente ad oggetto il trattamento Iva del contratto di factoring – Sentenza della Corte di Giustizia CE del 26 giugno 2003, causa n. C-305/01.

Numerose Direzioni regionali hanno chiesto chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA delle operazioni di factoring alla luce della sentenza della Corte di Giustizia CE del 26 giugno 2003, causa n. C-305/01.
A tal fine, si evidenzia che, con riferimento al contratto di factoring, nella predetta pronuncia la Corte ha affermato che:

Benefici gasolio novità 2020

Anche quest’anno gli autotrasportatori che svolgono la loro attività con mezzi di massa massima complessiva uguale o superiore a 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad Euro 0,  potranno usufruire del beneficio fiscale previsto il per consumo di gasolio per autotrazione. L’acquisto del gasolio agevolabile va comprovato esclusivamente dalla fattura di acquisto.
Il soggetto interessato a questo credito, deve presentare apposita istanza presso l’Ufficio delle Dogane competente per territorio.
La domanda va presentata con cadenza trimestrale entro il mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento e quindi per i consumi effettuati nel I trimestre 2015, la dichiarazione va presentata entro il 30 aprile c.a. per i consumi del II trimestre la domanda va presentata entro il 31 luglio 2015, per i consumi dal 01 luglio al 30 settembre l'istanza va presentata entro il 31 ottobre e per i consumi del quarto trimestre la domanda va presentata entro il 31 gennaio 2016.
Il credito di imposta trimestrale può essere utilizzato in compensazione con il modello F24 indicando il consueto codice tributo 6740.

La circolare del 19/02/2015 chiarisce il trattamento fiscale del rent to buy che consente di prendere in locazione un immobile con opzione di acquisto.

Clicca qui per scaricare la circolare

Elementi caratterizzanti del contratto Rent to Buy articolo 23 del DL 133/2014

Rent to buy tra imprese la disciplina fiscale

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