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I soggetti obbligati che non hanno potuto versare l’acconto dell’IMU e della Tasi il 16 giugno scorso, o lo hanno pagato in misura inferiore, possono regolarizzare l’inadempimento avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso che consente di pagare le imposte dovute beneficiando della riduzione delle sanzioni altrimenti dovute nella misura del 30%.

Come procedere: 
Si dovrà spontaneamente procedere a pagare con il modello F24 l’imposta dovuta, gli interessi legali e le sanzioni ridotte.

Il tasso di interesse applicato: 
Anno 2016: 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015)
Anno 2015: 0,5% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 Dicembre 2014)

Tipi di ravvedimento:
Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo più interessi giornalieri.
Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da pagare oltre interessi giornalieri.
Ravvedimento Medio: decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno si applicherà la sanzione fissa ridotta al 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri.
Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di dichiarazione entro un anno dalla scadenza del pagamento originario e prevede l’applicazione della sanzione fissa del 3,75% (un ottavo del 30%) dell'importo da versare più interessi giornalieri.

L’istituto del reclamo/mediazione è uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016 (D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156), anche agli enti locali e all’agente ed ai concessionari della riscossione.
La procedura di reclamo-mediazione si attiva per le controversie di valore non superiore a € 50.000 (per valore della controversia si intende l'importo del tributo/canone pubblicitario al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste).

Il ricorso-reclamo può essere proposto personalmente dal contribuente se il valore della lite è fino ad € 3.000,00, se supera tale valore vi è l’obbligo di assistenza da parte di un difensore abilitato (per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste).

N.B. Durante la fase di mediazione (90 gg. dal ricevimento del ricorso da parte del Comune), i termini rimangono sospesi e il contribuente non deve costituirsi in giudizio avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

Durante la fase istruttoria del procedimento, il contribuente può essere invitato al contraddittorio davanti al Mediatore nominato dall’Amministrazione, per valutare se vi siano le condizioni per raggiungere un accordo di mediazione.
 
Il ricorso-reclamo dovrà contenere:
• intestazione alla Commissione Tributaria Provinciale competente;
• la Direzione e il Servizio che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto;
• i dati anagrafici del contribuente e del suo legale rappresentante in caso di Società;
• residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato;
• il codice fiscale;
• indirizzo di posta elettronica certificata;
• l’atto impugnato e l’oggetto dell’istanza;
• il valore della controversia;
• i motivi;
• al ricorso dovranno essere allegate le copie dei documenti che si intendono depositare al momento della successiva costituzione in giudizio.

Il procedimento di reclamo-mediazione può concludersi con:
• annullamento in autotutela dell’atto impugnato;
• accordo di mediazione che accoglie totalmente o parzialmente le richieste del contribuente. Le sanzioni che risultino dovute dal contribuente sono applicate nella misura del 35% del minimo edittale. La mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo ed il versamento, entro 20 giorni, dell’intero importo dovuto, o della prima rata (se il contribuente opta per la rateizzazione);
• provvedimento di diniego della mediazione (e quindi senza accordo di mediazione e senza accoglimento del reclamo);
• nessuna risposta da parte dell’Amministrazione entro il termine di 90 giorni che equivale a silenzio rigetto.

Qualora non si addivenga alla mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio entro 30 giorni a partire dalla data di scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo.
La costituzione in giudizio si effettua depositando alla Commissione Tributaria Provinciale il ricorso-reclamo (che deve essere identico a quello notificato all’ufficio a pena di inammissibilità), con allegata ricevuta di notifica.

La fase amministrativa di reclamo-mediazione dura 90 giorni; durante questo periodo sono sospesi i termini per il pagamento e la riscossione, nonché per la costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale.
 
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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VITERBO

RICORSO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE

Istanza di reclamo ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92

CONTRIBUENTE: _____________, nato a _____________ il _____________, (_____________) residente a _____________ (__) in via _____________, __, rappresentato e difeso dall’Avv. _____________ (_____________), del Foro di _____________, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di _____________ (__) alla via _____________, n. __, _____________) in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto, contenente l’informativa ex L.28/2010

* * * * * * *

CONTROPARTE: (_____________) Comune di _____________in persona del Sindaco p.t. dom.to per la carica presso la sede in _____________ (__) PEC _____________

* * * * * * *

ATTO IMPUGNATO:

AVVISO DI ACCERTAMENTO OMESSO PAGAMENTO N. _____________– IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI IMU – _____________- a firma della responsabile del servizio finanziario del Comune di _____________ (_____________) Dott.ssa _____________per l’importo complessivo di € _____________;

PREMESSA IN FATTO

1. In data _____________ il Comune di _____________ (__) notificava l’avviso di accertamento _____________ per la somma complessiva di € _____________ (di cui _____________ quale totale maggior tributo; _____________per sanzioni; _____________per interessi; _____________per spedizione);

2. l’ente nel documento ritiene che il contribuente abbia pagato solo in parte il tributo dovuto (€ _____________a fronte di € _____________) per gli immobili indicati nella scheda di accertamento allegata che indica i seguenti immobili:

_________________________________________________________________

3. In data _____________veniva depositata istanza di annullamento in autotutela prot. al n. _____________al quale non è stato dato alcun riscontro;

Avverso tali avvisi di accertamento il Sig. _____________intende interporre ricorso, fondato sui seguenti

MOTIVI

1. AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU – _____________ AVVISO N. _____________PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € _____________– CARENZA LEGITTIMAZIONE FUNZIONARIO INDACATO NELL’AVVISO– MAGGIOR SOMMA NON DOVUTA

L’accertamento in oggetto inviato al contribuente _____________è illegittimo e merita di essere annullato, poiché:

-IL FUNZIONARIO NON È RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI: come si legge dall’avviso di accertamento il funzionario _____________non è responsabile dell’ufficio Tributi, ma responsabile del solo ufficio finanziario;

-IL FUNZIONARIO NON E’ AFFATTO RESPONSABILE: vi è di più, la _____________non risulta essere mai stata designata con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale quale “Funzionario Responsabile _____________ componente _____________” ai sensi e per gli effetti dell’art. unico della L. 147/13 che al comma 692 stabilisce che “ il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso” – non è un caso che nella pressa dell’avviso di accertamento non si richiami alcuna delibera di nomina del responsabile (Comm. trib. prov. Lazio Frosinone Sez. II, 02/05/2016).

Si aggiunga, ancora, che l’avviso non contiene l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato né, appunto, l’indicazione del responsabile del procedimento in dispregio all’art. 1 comma 162 della L.296/2006.

-LA MAGGIOR SOMMA NON RISULTA DOVUTA: come attestato dall’UTC di _____________ (__) la particella:

- __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tali zone non sono edificabili e come tali non soggette ad imposta presso il Comune di _____________. Di tali aree il Comune di _____________ ne era perfettamente a conoscenza e non ha tenuto conto in dispregio del principio di collaborazione e buona fede tra ente impositore e contribuente (L. n. 212/2000 art. 10 comma 1).

Di conseguenza quanto già pagato dal contribuente deve ritenersi satisfattivo della pretesa creditoria del Comune di _____________che non ha debitamente sottratto i mq non soggetti al calcolo dell’imposta dovuta.



Pertanto, l’avviso di accertamento è nullo e il ricorso merita di essere accolto.



2. IMPORTO NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO SUPERIORI A QUELLI DOVUTI – SANZIONI ED INTERESSI NON DOVUTI

Il Comune di _____________ ha notificato due avvisi di accertamento indicando, per ognuno, la somma di € _____________.

Tale importo risulta superiore a quanto indicato dal Decreto n. 3 ottobre 2006 del Ministero dell’economia, in attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265, determinando in € 5,88 la somma spettante ai comuni per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni;

Di conseguenza i maggiori importi non risultano dovuti.

Inoltre, nessun avviso risulta inviato al contribuente in merito ai presunti mancati pagamenti, di conseguenza, né le sanzioni né gli interessi risultano dovuti.

Per l’avviso di accertamento IMU n. _____________la somma di € _____________ (di cui _____________per sanzioni; _____________per interessi).

Tali spese accessorie non sono comunque dovute.

Di conseguenza, in ogni caso, questi devono defalcarsi dall’importo dovuto.



Il ricorso risulta pertanto fondato sia in fatto che in diritto e merita di essere accolto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Sig. __________________________come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

Alla On.Le Commissione Tributaria Provinciale di _____________, perché Voglia annullare e revocare i seguenti avvisi di accertamento:

AVVISO DI ACCERTAMENTO OMESSO PAGAMENTO _____________DEL _____________– IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI IMU – ANNO _____________ - a firma della responsabile del Comune di _____________del servizio finanziario _____________per l’importo complessivo di € _____________;

• in via preliminare dichiarare l’avviso di accertamento nullo, poiché il firmatario dell’avviso, come da apposito timbro, non è responsabile dell’ufficio Tributi, ma solo dell’ufficio finanziario e/o perché la Dott.sa _____________, come già detto, non è stata designata con apposito atto deliberativo di G.C. quale “funzionario responsabile _____________” ai sensi e per gli effetti della L. 147/2013 n. 692;.

• nel merito dichiarare l’I_____________ pagata dal ricorrente satisfattiva dell’imposta dovuta e di conseguenza non dovuta la maggior somma richiesta dal Comune di _____________in quanto nelle particelle _____________vi sono ricomprese aree non soggette all’imposta, come indicato dall’UTC del _____________, ricadenti nella zona Agricola o zona rossa a rischio alluvione, soggetta ad inedificabilità assoluta e di conseguenza esentata dall’imposta – per le quali l’ente non ha provveduto al relativo sgravio;

• in subordine dichiarare, non dovute le ulteriori spese di notifica, gli interessi e le sanzioni applicati per mancata notifica dell’avviso di avviso di pagamento;

Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Salvis iuribus, con espressa riserva di memorie, produzioni istanze e allegazioni.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai fini del contributo unificato di cui al DPR 115/2002, si dichiara che il valore del presente giudizio è pari ad € _____________ed il contributo unificato è pari ad € _____________.

RICHIESTE ISTRUTTORIE

In ogni caso, si chiede sin da ora al Giudice di ordinare al Comune di _____________ (­­__), ai sensi e per gli effetti dell’art. 210 cpc: di esibire la documentazione relativa alle particelle del sig. _____________ricedenti nella zona rossa e pertanto non dovute dal contribuente; il deposito dell’istanza di autotutela prot. _____________del _____________.

Si allegano in copia i seguenti documenti:

1. AVVISO DI ACCERTAMENTO OMESSO PAGAMENTO N. _____________ DEL _____________– IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI IMU – _____________- a firma della responsabile del servizio finanziario del Comune di _____________ (__) Dott.ssa _____________per l’importo complessivo di € _____________;

2. Istanza di autotutela prot. _____________del _____________;

3. Attestato ufficio tecnico Comune di _____________;

ISTANZA OBBLIGATORIA DI RECLAMO

ai sensi del novellato art. 17 bis D. Lgs. 546/92, con successiva proposta di mediazione.

_____________, nato a _____________il _____________, (_____________) residente a _____________ (__) in via _____________, ­­__ rappresentato e difeso dall’Avv. _____________ (_____________), del Foro di _____________, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di _____________ (__) alla via _____________, n. __, __ (tel. e fax _____________ – pec _____________) in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto, contenente l’informativa ex L.28/2010

CHIEDE

Al COMUNE DI _____________ (__) – in persona del SINDACO P.T. dom.to per la carica in via dom.to per la carica presso la sede _____________, _____________, _____________, in via preventiva ed alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione Tributaria Provinciale di _____________ di accogliere le richieste indicate nel ricorso suesteso e che qui si intendono integralmente trascritte e di annullare con proprio provvedimento i seguenti atti:

AVVISO DI ACCERTAMENTO OMESSO PAGAMENTO _____________– IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI IMU – _____________- a firma della responsabile del servizio finanziario del Comune di _____________ (__) Dott.ssa _____________per l’importo complessivo di € _____________;

Ai fini della presente procedura di reclamo si precisa che il valore della controversia calcolato ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92 è € _____________– C.U.T _____________

PROPOSTA DI MEDIAZIONE

Il sig. _____________come sopra rappresentato, formula altresì la presente proposta di mediazione fondata sui seguenti motivi.

Di fronte ad un avviso di accertamento palesemente infondato nonché illegittimo sia dal punto di vista formale che di fatto, il Comune di _____________ (__) può agire in autotutela annullando l’avviso di accertamento visti i motivi indicati nel ricorso. E’ possibile per il responsabile verificare tramite l’ufficio tecnico che la particella per quale viene richiesta l’IMU è nella zona rossa, del tutto inedificabile e pertanto non dovuta.


 

Scaglioni aliquote IRPEF per il 2014, 2015 e 2016:

Reddito imponibile
Aliquota
Imposta dovuta sui redditi intermedi (per scaglioni) compresi negli scaglioni
fino a 15.000 euro
23%
23% del reddito
da 15.001 fino a 28.000 euro
27%
3.450,00 + 27% sulla parte oltre i 15.000,00 euro
da 28.001 fino a 55.000 euro
38%
6.960,00 + 38% sulla parte oltre i 28.000,00 euro
da 55.001 fino a 75.000 euro
41%
17.220,00 + 41% sulla parte oltre i 55.000,00 euro
oltre 75.000 euro
43%
25.420,00 + 43% sulla parte oltre i 75.000,00 euro
 
Scadenzario fiscale annuale
Formulari e modulistica gratuita

Dal 16 gennaio le imprese e i professionisti possono cominciare a compensare il credito annuale Iva dell'anno precedente (fino ad euro 5.000) per pagare imposte e contributi nel modello F24. Vanno però tenuti da conto i vincoli previsti dalla normativa. L’art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, ha introdotto, a decorrere dal 01 gennaio 2011, un divieto di compensazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 241 del 1997, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori (Irpef, Irap, Ires, Iva, ritenute), di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.

In pratica gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori ad euro 5.000, possono essere eseguiti solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge. In questo caso è necessario anche l’apposizione del visto di conformità.
Si ricorda che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano la soglia dei 5.000 euro.

 

In sintesi le regole da applicare sono:


Compensazione libera per i crediti Iva non superiori a 5.000 euro.

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 7 Giugno 2016
 
Mercato immobiliare in netta ripresa nel primo trimestre 2016. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le compravendite aumentano del 17,3% e di oltre il 20% se si considera solo il settore delle abitazioni.
Segno positivo anche per le pertinenze (+17,3%) e per il settore commerciale (+14,5%), mentre è più contenuta la ripresa del comparto produttivo (+7%) e del terziario (+1,3%).
Tra le grandi città, Torino, Genova e Milano registrano gli incrementi maggiori nelle compravendite delle abitazioni, facendo registrare, rispettivamente, una crescita del 37,2%, 27,8% e 26%.
Sono alcuni dei dati che emergono dalla Nota trimestrale Omi, realizzata dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento al primo trimestre 2016.
Il trend del settore residenziale - Le compravendite di abitazioni nei primi tre mesi del 2016 sono state 115.135, in aumento del 20,6% rispetto allo stesso periodo del 2015.
Il mercato registra una crescita più accentuata nei Comuni capoluogo (+22,9%) rispetto a quelli  non capoluogo (+19,4%), mentre in riferimento alle aree territoriali la crescita risulta più sostenuta al nord (+24,1%), rispetto al centro (+18,5%) e al sud (+16%).
Le abitazioni nelle principali città - Il buon andamento del mercato delle abitazioni trova conferma nelle otto maggiori città capoluogo, che raddoppiano il risultato del trimestre precedente.
A guidare la classifica è Torino, che aumenta del 37% il volume delle compravendite rispetto allo stesso trimestre del 2015.
Seguono Genova (+27,8%), Milano (+26%), Napoli (+22%), Firenze (+21,7%) e Bologna (+19,3%).
Anche Roma presenta una buona crescita, con il 12,5% di compravendite in più, mentre il mercato relativamente meno dinamico si registra a Palermo (+5,5%).
Il settore non residenziale - Nei primi tre mesi del 2016, le compravendite dei settori non residenziali risultano nel complesso in forte aumento. Cresce in particolare il volume delle transazioni del comparto commerciale (+14,5%) e di quello produttivo (+7%), mentre il terziario presenta sempre un dato positivo ma di più lieve entità (+1,3%).
Quest’ultimo settore risente dei cali registrati al centro (-1,1%) e al sud (-4,5%), mentre al nord le compravendite di uffici recuperano il 4,5%.
Per saperne di più - È possibile consultare la Nota Omi relativa al primo trimestre 2016 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, seguendo questo percorso: Documentazione > Osservatorio del mercato immobiliare > Pubblicazioni > Note trimestrali.

La riforma del diritto di famiglia introdotta nell'ordinamento italiano con la legge n. 151 del 19 maggio 1975 ha profondamente innovato l'istituzione sociale della famiglia, sia per quanto concerne il profilo soggettivo dei familiari che sul piano patrimoniale.
In primis, è stato riconosciuto alla donna un ruolo paritetico rispetto all'uomo: infatti il nuovo testo dell'art. 143 del Codice Civile - così come modificato dall'art. 24 della citata l. 151/1975 - dal titolo "Diritti e doveri reciproci dei coniugi", stabilisce che "con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia".

Novità : La nuova tassazione al 26% per la distribuzione di utili e dividendi leggi tutto

Il trattamento fiscale della distribuzione dei dividendi a soggetti residenti. Le modalità di distribuzione dei dividendi si distinguono in:

Distribuzione a soggetto Ires (tranne l’ente non commerciale). E’ escluso da tassazione il 95% dei dividendi; pertanto, viene assoggettato all’aliquota Ires del 27,5% soltanto il 5% dell’importo dei dividendi .

Distribuzione a ente non commerciale. Il 95% degli utili percepiti non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile, anche se conseguiti nell’esercizio di impresa.

Distribuzione a soggetto Irpef. Occorre distinguere tra i seguenti casi:

Le perdite pregresse, non ancora utilizzate, possono essere scomputate dal maggior imponibile accertato solo a seguito di presentazione di apposito modello - denonimato IPEA - da parte del contribuente. L'istanza che può essere utilizzata anche nel caso di accertamento con adesione, va inviata a mezzo PEC all’Ufficio competente.
Si precisa che per perdite pregresse devono intendersi le perdite maturate anteriormente al periodo di imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso.
 
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