Dal 16 gennaio le imprese e i professionisti possono cominciare a compensare il credito annuale Iva dell'anno precedente (fino ad euro 5.000) per pagare imposte e contributi nel modello F24. Vanno però tenuti da conto i vincoli previsti dalla normativa. L’art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, ha introdotto, a decorrere dal 01 gennaio 2011, un divieto di compensazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 241 del 1997, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori (Irpef, Irap, Ires, Iva, ritenute), di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.
In pratica gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori ad euro 5.000, possono essere eseguiti solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge. In questo caso è necessario anche l’apposizione del visto di conformità.
Si ricorda che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano la soglia dei 5.000 euro.
In sintesi le regole da applicare sono:
Compensazione libera per i crediti Iva non superiori a 5.000 euro.
Leggi tutto: Compensazioni IVA in F24
Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 7 Giugno 2016
Mercato immobiliare in netta ripresa nel primo trimestre 2016. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le compravendite aumentano del 17,3% e di oltre il 20% se si considera solo il settore delle abitazioni.
Segno positivo anche per le pertinenze (+17,3%) e per il settore commerciale (+14,5%), mentre è più contenuta la ripresa del comparto produttivo (+7%) e del terziario (+1,3%).
Tra le grandi città, Torino, Genova e Milano registrano gli incrementi maggiori nelle compravendite delle abitazioni, facendo registrare, rispettivamente, una crescita del 37,2%, 27,8% e 26%.
Sono alcuni dei dati che emergono dalla Nota trimestrale Omi, realizzata dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento al primo trimestre 2016.
Il trend del settore residenziale - Le compravendite di abitazioni nei primi tre mesi del 2016 sono state 115.135, in aumento del 20,6% rispetto allo stesso periodo del 2015.
Il mercato registra una crescita più accentuata nei Comuni capoluogo (+22,9%) rispetto a quelli non capoluogo (+19,4%), mentre in riferimento alle aree territoriali la crescita risulta più sostenuta al nord (+24,1%), rispetto al centro (+18,5%) e al sud (+16%).
Le abitazioni nelle principali città - Il buon andamento del mercato delle abitazioni trova conferma nelle otto maggiori città capoluogo, che raddoppiano il risultato del trimestre precedente.
A guidare la classifica è Torino, che aumenta del 37% il volume delle compravendite rispetto allo stesso trimestre del 2015.
Seguono Genova (+27,8%), Milano (+26%), Napoli (+22%), Firenze (+21,7%) e Bologna (+19,3%).
Anche Roma presenta una buona crescita, con il 12,5% di compravendite in più, mentre il mercato relativamente meno dinamico si registra a Palermo (+5,5%).
Il settore non residenziale - Nei primi tre mesi del 2016, le compravendite dei settori non residenziali risultano nel complesso in forte aumento. Cresce in particolare il volume delle transazioni del comparto commerciale (+14,5%) e di quello produttivo (+7%), mentre il terziario presenta sempre un dato positivo ma di più lieve entità (+1,3%).
Quest’ultimo settore risente dei cali registrati al centro (-1,1%) e al sud (-4,5%), mentre al nord le compravendite di uffici recuperano il 4,5%.
Per saperne di più - È possibile consultare la Nota Omi relativa al primo trimestre 2016 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, seguendo questo percorso: Documentazione > Osservatorio del mercato immobiliare > Pubblicazioni > Note trimestrali.
La riforma del diritto di famiglia introdotta nell'ordinamento italiano con la legge n. 151 del 19 maggio 1975 ha profondamente innovato l'istituzione sociale della famiglia, sia per quanto concerne il profilo soggettivo dei familiari che sul piano patrimoniale.
In primis, è stato riconosciuto alla donna un ruolo paritetico rispetto all'uomo: infatti il nuovo testo dell'art. 143 del Codice Civile - così come modificato dall'art. 24 della citata l. 151/1975 - dal titolo "Diritti e doveri reciproci dei coniugi", stabilisce che "con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia".
Leggi tutto: Profili sostanziali della separazione coniugale...
Novità : La nuova tassazione al 26% per la distribuzione di utili e dividendi leggi tutto
Il trattamento fiscale della distribuzione dei dividendi a soggetti residenti. Le modalità di distribuzione dei dividendi si distinguono in:
Distribuzione a soggetto Ires (tranne l’ente non commerciale). E’ escluso da tassazione il 95% dei dividendi; pertanto, viene assoggettato all’aliquota Ires del 27,5% soltanto il 5% dell’importo dei dividendi .
Distribuzione a ente non commerciale. Il 95% degli utili percepiti non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile, anche se conseguiti nell’esercizio di impresa.
Distribuzione a soggetto Irpef. Occorre distinguere tra i seguenti casi:
Leggi tutto: Distribuzione dividendi trattamento fiscale
Le perdite pregresse, non ancora utilizzate, possono essere scomputate dal maggior imponibile accertato solo a seguito di presentazione di apposito modello - denonimato IPEA - da parte del contribuente. L'istanza che può essere utilizzata anche nel caso di accertamento con adesione, va inviata a mezzo PEC all’Ufficio competente.
Si precisa che per perdite pregresse devono intendersi le perdite maturate anteriormente al periodo di imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso.
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