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Clicca qui per scaricare la guida gratuita, aggiornata a gennaio 2023, sul bonus mobili edita dall'Agenzia delle Entrate. Le guide per risparmiare.

Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

 

Le altre guide per ottenere gli sconti fiscali e per il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie:

 
 

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 18 ottobre 2016
 
Pubblicati i provvedimenti attuativi
In rete il modello per la regolarizzazione delle annualità fino al 2015
Piena trasparenza tra la Repubblica Italiana e il Vaticano nel campo delle relazioni finanziarie. Dal 15 ottobre 2016, infatti, a seguito dello scambio delle ratifiche tra le Parti Contraenti, è entrata in vigore la Convenzione tra il Governo italiano e la Santa Sede in materia fiscale, stipulata il 1° aprile 2015.
Oltre a promuovere lo scambio di informazioni ai fini fiscali tra i due Stati, recependo il più aggiornato standard internazionale in materia, articolo 26 del Modello Ocse, il nuovo accordo istituisce un sistema semplificato di tassazione dei proventi e delle attività finanziarie detenute da specifiche categorie di soggetti residenti in Italia presso enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano.
Tali tipologie di contribuenti possono inoltre avvalersi per le annualità di imposta fino al 2015 di una procedura di regolarizzazione avente gli stessi effetti della legge n. 186/2014.
Semplificazione della tassazione e regolarizzazione, chi può aderire – La platea dei soggetti interessati dalla normativa è costituita da persone fisiche e da specifici enti appositamente indicati nel corpo stesso del testo della Convenzione tra cui, per esempio, i religiosi stessi, il personale del Vaticano, pensionati inclusi, e i diversi ordini ecclesiastici. In particolare, per poter accedere al sistema semplificato di tassazione e per poter beneficiare della regolarizzazione per le annualità d’imposta dal 2010 al 2015 è richiesto come condizione che i soggetti siano fiscalmente residenti in Italia, nonché titolari di attività finanziarie presso enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano. In dettaglio dunque, i soggetti interessati appartengono alle seguenti categorie:
  • chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti di cui all’articolo 17 del Trattato del Laterano;
  • Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica ed altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana.
Come e quando presentare la richiesta – Anche per la regolarizzazione vaticana vale il principio in base al quale essa è ammessa solo se la richiesta viene ricevuta dall’Agenzia delle Entrate prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazioni di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo si applicazione della procedura. Ciò detto, una volta compilato, il modello va presentato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Convenzione all’Istituto per le Opere di Religione (IOR) che, a sua volta, provvede alla trasmissione telematica dell’istanza all’Agenzia delle Entrate entro il 270° giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione. L’istanza va corredata a pena di nullità da una documentazione riepilogativa di accompagnamento, da redigere secondo il format approvato con Provvedimento di oggi e disponibile sul sito internet delle Entrate, www.agenziaentrate.it, all’interno della sezione “Normativa e Prassi”. Ai fini del perfezionamento della procedura, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti degli importi dovuti entro un anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione.
I vantaggi della regolarizzazione - I soggetti che si avvalgono della procedura regolarizzano la propria posizione fiscale corrispondendo, per gli anni oggetto della regolarizzazione, delle somme forfettarie a titolo di redditi di capitale e di redditi diversi delle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano.
Ai fini della regolarizzazione, dall’anno di imposta 2012 è dovuta anche l’IVAFE sulle attività finanziarie detenute presso i suddetti enti. Il perfezionamento della procedura
produce benefici sanzionatori ed esimenti penali similmente a quanto stabilito dalla legge n. 186/2014.
Il modello definitivo e le istruzioni sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.it, nella sezione “Modelli”.

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate dell'8 settembre 2016
 
Aumentano le informazioni disponibili nel cassetto fiscale
Meno informazioni da inserire nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore ed un cassetto fiscale più ricco a disposizione dei contribuenti. Da oggi i soggetti interessati dagli studi di settore troveranno sul sito dell’Agenzia delle Entrate le prime bozze dei nuovi modelli che, una volta approvati, dovranno essere utilizzati per trasmettere i dati relativi all’annualità 2016 e, nel proprio cassetto fiscale, nuove funzionalità relative al periodo d’imposta 2014.
Meno informazioni da compilare - Da quest’anno le informazioni richieste dall’Agenzia nei modelli degli studi di settore saranno notevolmente ridotte: la diminuzione degli oneri amministrativi faciliterà la compilazione da parte dei contribuenti e degli intermediari che prestano assistenza fiscale, con effetti positivi sia sui tempi di compilazione che sulla possibilità di commettere errori durante questa fase.
Cassetto fiscale ancora più completo - Il cassetto fiscale, inoltre, si arricchisce di nuove informazioni sugli studi di settore relativi all’anno d’imposta 2014: oltre a quelle già presenti, potranno essere consultati le anomalie telematiche, gli inviti a presentare i modelli, le risposte alle comunicazioni di anomalie da studi di settore e le segnalazioni presentate dai contribuenti utilizzando l’apposito software.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 - dopo un anno di compresenza - il regime dei minimi ha definitivamente lasciato il posto al cosiddetto regime forfettario (Legge n. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89, così come modificato dalla Legge di Stabilità per il 2016, art. 1, commi da 111 a 113).
Naturalmente per tutti coloro che prima del 1/1/2016 hanno adottato il regime fiscale agevolato dei “minimi” rimarrà l’opportunità - rispettandone i limiti - di arrivare alla scadenza naturale di tale regime (al termine del quinquennio o al compimento del 35° anno di età).

Detto ciò, il nuovo regime forfettario si definisce “naturale”, per ottenere il quale non è necessario effettuare delle comunicazioni specifiche all’Agenzia delle entrate; rispettandone i requisiti, quindi, si applicherà automaticamente la tassazione agevolata.
A proposito di requisiti per l’accesso ai forfettari, il primo è legato alla personalità. Esso, infatti, è riservato alle persone fisiche esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo. In secondo luogo, sono stati imposti di limiti di ricavi/compensi oltre i quali si perderà lo status di contribuente forfettario nell’anno successivo. Tali limiti variano in base alla tipologia di attività e sono elencati nell’allegato n. 4 della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014).
Gli altri due requisiti riguardano le spese sostenute per l’impiego di lavoratori, le quali non devono superare la soglia dei 5.000 € lordi annui, e il costo complessivo dei beni strumentali che deve rimanere al 31/12 non superiore, al lordo dell’ammortamento, ai 20mila euro.
Si ricorda che ai fini dell’adozione del nuovo regime è irrilevante l’età del contribuente, con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.

 
Per quanto concerne la tassazione, il comma 64, art. 1, della citata L. 190/2014 stabilisce che sul reddito imponibile, calcolato applicando al totale dei ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (anche i coefficienti di redditività si trovano nell’allegato 4 citato in precedenza), si applica un’imposta pari al 15%, sostitutiva dell’imposta sui redditi (Irpef), delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).
Per che inizia l’attività nel 2016 o l’ha iniziata nel 2015, all’utile calcolato con le regole previste per il regime forfettario si applica un’aliquota dell’imposta sostitutiva ridotta che, per i primi cinque anni di attività, sarà pari al 5% (in luogo del 15%).

Con la risoluzione n. 59/E dell’11 giugno 2015, infine, l’Agenzia delle entrate ha istituito i nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva sul regime forfettario. Esattamente si tratta del codice “1790” per l’acconto della prima rata, del codice “1791” per l’acconto della seconda rata o in unica soluzione e del codice “1792” per il saldo. Quest’ultimo è utilizzabile anche in corrispondenza del campo del modello F24 denominato “Importi a credito compensati”.
 
Articolo redatto dal Dott. Riccardo Cerulli - 26/09/2016

La guida pubblicata dall'Agenzia delle Entrate illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità.

L'aggiornato vademecum consente ai cittadini di avere un quadro rapido ma completo dei benefici attualmente esistenti. Si tratta in sintesi di una pubblicazione informativa, scritta in un linguaggio semplice e chiaro in grado di orientare i cittadini sulle possibilità previste dalla normativa statale e regionale a favore delle persone con disabilità.

In particolare, si segnala la parte dedicata alle agevolazioni per il settore auto così articolata:


Chi ne ha diritto
Per quali veicoli?
La detraibilità Irpef per i mezzi di locomozione
Le agevolazioni Iva
L’esenzione permanente dal pagamento del bollo
L’esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
Quando le agevolazioni sono concesse al familiare della persona con disabilità
La documentazione
Regole particolari per le persone con ridotte o impedite capacità motorie


Clicca qui per scaricare il testo completo della guida 2016

 

Le altre guide per ottenere gli sconti fiscali e per il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie:


Guida alle agevolazioni per il risparmio energetico

Guida agli sconti per le ristrutturazioni edilizie

Guida gratuita all'acquisto della casa
Guida alle successioni e donazioni
Guida al rimborso delle imposte

 

Nell’ottica di sostenere i cittadini negli investimenti sul proprio patrimonio immobiliare, il legislatore del 2011 ha reso permanente la detrazione IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) del 36% fino ad una spesa di 49mila euro per unità immobiliare per interventi di ristrutturazione edilizi e simili.

Più esattamente, il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 - denominato “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” e convertito il 22 dicembre 2011 con la Legge n. 214/2011 - ha aggiunto l’art. 16-bis al Titolo I (“Imposta sul reddito delle persone fisiche”) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR - DPR 22 dicembre 1986, n. 917), rubricato “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici” e dal seguente contenuto:
"1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, semprechè sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonchè per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro. 4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è statò adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo".
 
Prima di analizzare più nel dettaglio i dettami del nuovo art. 16-bis del TUIR, è opportuno precisare che dal 26 giugno 2012 il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 (c.d. Decreto Sviluppo e convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134) ha innalzato sia la percentuale di detrazione dall’imposta lorda per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico previsti dal citato art. 16-bis dal 36 al 50%, sia l’ammontare complessivo di spesa da 48mila a 96mila euro (art. 11, D.L. 83/2012). Tale ulteriore beneficio - aliquota al 50% e tetto di spesa a 96.000 € - è stato quindi prorogato senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2016.
Da ultimo, infatti, la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) ha prescritto che dal 1 gennaio 2017 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 € per unità immobiliare.
 
Per quanto concerne la determinazione delle spese sostenute durante l’anno, queste di considerano in base al principio di cassa. Inoltre, l’agevolazione si ripartisce fra tutti coloro che hanno affrontato l’esborso, avendone naturalmente il diritto.
Qualora, infine, l’immobile residenziale oggetto dell’intervento edilizio sia adibito anche all’esercizio di un’attività commerciale o professionale, allora la detrazione ammessa viene ridotta del 50 per cento.

Dal punto di vista soggettivo, può fruire della detrazione il soggetto colpito dall’IRPEF; il che porta ad escludere sia i soggetti che versano l’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) che i soggetti sottoposti ad imposta sostitutiva (ad esempio i contribuenti “minimi” o “forfettari”).

Oltre al proprietario (o nudo proprietario) dell’immobile ristrutturato, può beneficiare dell’agevolazione anche il locatario o comodatario; il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); l’imprenditore individuale in caso di immobile non strumentale; il socio di una cooperativa; il soggetto indicato all’art. 5 del TUIR (“Redditi prodotti in forma associata”).
La norma prevede la possibilità anche per il familiare (coniuge, parente entro il 3° grado, affine entro il 2° grado) del possessore o detentore del bene oggetto dell’intervento di detrarre la propria quota di spese da questi sostenute e documentate.
 
In ogni caso, la detrazione deve essere suddivisa in dieci quote annuali di pari importo.
 
Sotto il profilo oggettivo, sono numerose le tipologie di interventi ammesse dalla normativa.
In primo luogo, viene richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, come riferimento per le principali categorie di lavori.
L’art. 3 del DPR 380/2001, rubricato “Definizioni degli interventi”, viene infatti richiamato dal nuovo art. 16-bis del TUIR e in particolare il comma 1, lettere:
a) interventi di manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Esempi di manutenzione straordinaria:
  • installazione di ascensori e scale di sicurezza;
  • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
  • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
  • rifacimento di scale e rampe;
  • interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • recinzione dell’area privata
  • costruzione di scale interne.
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
Esempi di interventi di restauro e risanamento conservativo:
  • interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado;
  • adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;
  • apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
d) interventi di ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
Esempi di ristrutturazione edilizia:
  • demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile;
  • modifica della facciata;
  • realizzazione di una mansarda o di un balcone;
  • trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
  • apertura di nuove porte e finestre;
  • costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.
È importante precisare che gli interventi di manutenzione ordinaria di cui alla richiamata lettera a) sono agevolativi solo se inerenti parti comuni degli edifici residenziali (più di frequente si tratta del suolo su cui sorge l’edificio, delle fondazioni, dei muri maestri, dei tetti e dei lastrici solari, delle scale, dei portoni d’ingresso, dei vestiboli, dei portici, dei cortili, degli ascensori e dei pozzi). In questo caso la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.
Di conseguenza, per le altre lavorazioni definite alle lettere b), c) e d) si può usufruire della detrazione sia se eseguite su singole unità immobiliari residenziali che su parti condominiali.
La lista degli interventi agevolabili è ancora molto lunga e si richiamano quelli successivi ad eventi calamitosi o per l’eliminazione di barriere architettoniche oppure i lavori finalizzati al risparmio energetico.
 
Oltre alle spese strettamente connesse alla materiale esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione si possono considerare anche altre uscite di denaro, quali - solo a titolo di esempio - le spese per la progettazione e per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento o le spese per l’acquisto dei materiali.
 
Passando all’aspetto burocratico, nel corso del tempo molti adempimenti sono stati eliminati e, in particolare, dal 14 maggio 2011 non è più necessario specificare nella fattura emessa dall’impresa edile la quota di costo della manodopera. Sempre dalla stessa data, inoltre, è cancellato l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate.
Eliminati questi ingombranti adempimenti, il contribuente dovrà preoccuparsi di conservare - ed eventualmente esibire - alcuni documenti, quali:
  • dichiarazione dei redditi, dove sono indicati i dati catastali identificativi dell’immobile e gli altri dati necessari per la verifica della detrazione;
  • domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito);
  • ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili;
  • dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
  • abilitazioni amministrative;
  • comunicazione ASL, contenente: data di inizio dell’intervento, generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi, natura dell’intervento da realizzare, dati identificativi dell’azienda esecutrice dei lavori con la relativa assunzione di responsabilità relativamente al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza su lavoro e contribuzione;
  • fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute;
  • ricevute dei bonifici bancari o postali. I bonifici devono contenere l’indicazione della causale del versamento con riferimento all’art. 16-bis del DPR 917/1986, i codici fiscali sia del beneficiario della detrazione che del beneficiario del pagamento (per quest’ultimo deve risultare anche la partita IVA). Si ricorda che l’operatore finanziario (banche o Poste Italiane S.p.a.) deve ex legge operare sul pagamento una ritenuta d’acconto sull’imposta dovuta dall’impresa esecutrice, pari all’8% dal 1/1/2015;
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali;
  • sempre per interventi in condominio, il contribuente può richiedere all’amministratore di condominio una documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi previsti e l’importo della detrazione, onde evitare la conservazione in capo al singolo condominio di copia di tutta la documentazione inerente la ristrutturazione.
La corretta redazione della sopra richiamata documentazione è requisito essenziale per non perdere la detrazione fiscale, oltre naturalmente al rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie comunali.
 
La detrazione, una volta ottenuta, rimane in capo al contribuente beneficiario sia in caso di locazione che di vendita.
Nel caso dell’inquilino (o del comodatario) per il quale cessa il contratto di locazione (o di comodato), infatti, la possibilità di detrarre le spese per la ristrutturazione resta fino alla conclusione del periodo di godimento.
Per quanto riguarda la cessione dell’immobile, invece, il venditore può optare tra il mantenimento o il trasferimento in capo all’acquirente persona fisica delle quote di detrazione (in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio si intende trasferito).
 
Ultimi aspetti da segnalare sono, da una parte, la non cumulabilità della detrazione per ristrutturazioni edilizie con la detrazione per il risparmio energetico e, dall’altra parte, la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili nuovi e di grandi elettrodomestici nuovi che la legge di stabilità 2016 ha agganciato all’agevolazione per ristrutturazioni a partire dal 26/6/2012.
La detrazione per mobili ed elettrodomestici ha un tetto di 10.000 € di spesa (detraibili in 10 quote annuali costanti) e per il pagamento e la tracciabilità si osservano le stesse regole della ristrutturazione. Unica importante differenza con le regole relative alla detraibilità delle spese di ristrutturazione è la “non ereditabilità” delle quote di detrazione non ancora fruite.
 
Articolo redatto dal Dott. Riccardo Cerulli – Relazione al seminario "Ristrutturazione edilizia. Cosa serve, come fare a chi rivolgersi" – 21/06/2016, presso Start Coworking

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 21 luglio 2016
 
Sul sito della Commissione Europea le prime bozze delle istruzioni
Sono state pubblicate sul sito TRIS della Commissione europea le bozze del provvedimento e le relative specifiche tecniche che definiscono le regole per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica opzionale dei dati dei corrispettivi per i contribuenti Iva.
Censimento e sigillo elettronico: tutte le procedure online - Dal 1 gennaio 2017 i contribuenti Iva che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi verso clienti privati potranno esercitare l’opzione di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, così come previsto dall’articolo 2 del Dl n. 127/2015. Chi sceglierà di memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi dovrà dotarsi di un Registratore Telematico e utilizzare i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul suo sito internet. Grazie a questi servizi, i contribuenti potranno esercitare l’opzione, attivare e mettere in servizio il Registratore Telematico e, attraverso tale strumento, memorizzare i dati dei corrispettivi giornalieri, sigillare elettronicamente il file contenente tali dati e inviarlo, attraverso un canale sicuro, ai server delle Entrate. L’intero processo avverrà in modo semplice e sicuro per il contribuente, consentendo all’Agenzia un censimento e un monitoraggio automatico dei Registratori Telematici in esercizio e mettendo a disposizione dei contribuenti, che avranno esercitato l’opzione, le informazioni acquisite nel tempo, al fine di instaurare con gli stessi un rapporto di massima collaborazione.
Dove trovare le bozze - Dopo il confronto avuto nell’ambito del Forum italiano sulla fatturazione elettronica e i numerosi incontri tecnici con le associazioni di categoria, sono stati predisposti la bozza del provvedimento e le relative specifiche tecniche, disponibili all’indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/it/search/?trisaction=search.detail&year=2016&num=362.
Questi, oltre a stabilire le informazioni da memorizzare e trasmettere, hanno definito anche i requisiti dei Registratori Telematici, gli strumenti mediante i quali i contribuenti potranno effettuare tali operazioni in modo semplice e sicuro.
La pubblicazione delle bozze avviene nel rispetto della procedura d’informazione comunitaria nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535. Se la procedura si concluderà positivamente, i documenti definitivi potranno essere pubblicati ufficialmente nel prossimo mese di ottobre.
 

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2016
 
Si è conclusa, oggi, a Roma presso la sede centrale dell’Agenzia delle Entrate la due giorni di lavori sul tema “Adempimento collaborativo: nuova frontiera della compliance”. Il convegno ha aperto un confronto diretto con il mondo delle imprese, dei professionisti e delle associazioni di categoria su temi applicativi che riguardano il nuovo regime di Adempimento Collaborativo e sulle sue prospettive future.
Hanno partecipato in qualità di relatori, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Luigi Casero, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi, il consigliere economico per gli affari fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze Vieri Ceriani, il direttore generale delle Finanze Fabrizia Lapecorella, il responsabile della Tax Administration Unit dell’Ocse, Thomas Brandt, il professore ordinario di diritto tributario presso l’Università di Bologna Adriano Di Pietro, alti esponenti degli ambienti accademici e internazionali nonché autorevoli rappresentanti delle più importanti associazioni di categoria.
A moderare i lavori il vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula, e il direttore centrale aggiunto Accertamento dell’Agenzia, Emiliana Bandettini.
Il convegno ha visto la partecipazione delle più importanti imprese del mondo industriale e bancario interessate al regime, molte delle quali avevano già partecipato al Progetto Pilota lanciato dall’Agenzia delle Entrate nel 2013, e ai più importanti studi professionali, italiani e internazionali.
Nel corso dei lavori sono stati esaminati i quesiti e i dubbi applicativi relativi all’attuazione del nuovo regime, con particolare attenzione ai temi contenuti nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2016 come per esempio i requisiti soggettivi di accesso al regime, i requisiti essenziali del Tax Control Framework, i profili di Corporate Governance che coinvolgono l’implementazione dello stesso, la documentazione da allegare alla domanda e il procedimento di ammissione.

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