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Dal 1 gennaio 2023 il limite dei pagamenti in contanti viene fissato ad euro 4.999,99 (L. n. 197/2022) e di conseguenza, da 5mila euro in poi il comportamento diventa sanzionabile. Ricordiamo che se non ci fosse stata la presente modifica il limite sarebbe sceso da 2.000 a 1.000 euro.

Cronistoria soglia limiti denaro contante in vigore dal 31/05/2020:

- dal 31/05/2010 al 12/08/2011 - € 5.000,00

- dal 13/08/2011 al 05/12/2011 - € 2.500,00

- dal 06/12/2011 al 31/12/2015 - € 1.000,00

- dal 01/01/2016 al 30/06/2020 - € 3.000,00

- dal 01/07/2020 al 31/12/2022 - € 2.000,00


Divieto di pagamenti frazionati
È vigente il divieto di frazionare l’operazione al fine di aggirare il limite massimo. L’articolo 1, comma 2, lettera v), del D.Lgs. n. 231/2007 precisa che per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni.

Prelievi e versamenti bancari
I prelievi e i versamenti sul conto corrente non tengono conto del limite contanti in quanto non avvengono tra soggetti diversi.

Dal 1 gennaio 2023 è variato anche il limite previsto per le operazioni effettuate dai cambiavalute iscritti nell’apposito registro. Infatti, la soglia di 2.000 euro è in vigore fino al 31 dicembre 2022. Dal 1° gennaio 2023 si applica il limite di base pari a 3.000 euro (art. 49, comma 3 – bis del D.lgs. n. 231/2007).

Sanzioni in caso di superamento del limite per i pagamenti in contanti
Le sanzioni previste per la violazione di denaro contante sono di importo pari all’importo fissato come limite di utilizzo del contante.
-1.000 euro per le violazioni del limite ai contanti.
-a partire da 5.000 euro per le violazioni di importo superiore a 250.000 euro.
-da 3.000 euro a 15.000 euro per chi non comunica la transazione.

 

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Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6% alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ordinari - materiali e immateriali - destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale fino al 31 dicembre 2022, diversi dai beni di cui agli allegato A e B alla legge 232/2016 - Art. 1, commi 1054 e 1055, Legge n.178/2020.  

Il credito d'imposta beni ammortizzabili non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'IRAP.

Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:
- fabbricati;
- beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali.

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 4 e 5 (beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0)

Il codice tributo 6935. Per l’utilizzo dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è stato istituito il codice istituito è il codice tributo 6935 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020” (beni materiali e immateriali ordinari). Nel campo “anno di riferimento” dovrà essere invece indicato l’anno di entrata in funzione nel formato “AAAA”.

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di riferimento (con una dicitura tipo: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1063 Legge 178 del 30.12.2020”).

Dichiarazione dei redditi
I dati del credito d’imposta vanno esposti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili - codice “L3”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all’articolo 1, comma 1054, L. 178/2020 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla 232/2016), codice tributo 6935.

Contabilizzazione in bilancio il credito d’imposta
Secondo la prassi prevalente, l’agevolazione costituisce un beneficio economico per le imprese riconducibile alla fattispecie dei contributi in conto impianti che può essere contabilizzato nei seguenti alternativi metodi:
- metodo indiretto: i contributi sono imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi” e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”;
- metodo diretto: i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.

Per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023, secondo la disciplina attualmente vigente, non è previsto alcun beneficio.

 

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Il Consiglio dei ministri si è riunito martedì 19 dicembre 2023, alle ore 11.38, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Vicepresidente Antonio Tajani. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.


Semplificazione dei controlli sulle attività economiche in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce norme per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Il testo attua le disposizioni di delega previste dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2021, in particolare con l’introduzione di una disciplina relativa ai principi e agli strumenti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di limitare le duplicazioni dei controlli.

Tra le principali novità introdotte:

1.l’eliminazione degli adempimenti amministrativi ritenuti non più necessari e la semplificazione di quelli non proporzionati;
2.l’utilizzo della valutazione del rischio ai fini della programmazione dei controlli, in modo da focalizzarli su attività economiche che presentino un livello di rischio più elevato e da effettuare al massimo un controllo all’anno nei confronti dei soggetti che ottengono il “report di basso rischio”;
3.il rafforzamento dell’utilizzo del fascicolo informatico d’impresa, valorizzandolo anche quale strumento di supporto alla programmazione, al coordinamento e allo svolgimento dei controlli;
4.l’applicazione del principio della fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta delle attività economiche, in modo da minimizzare le richieste documentali e la valorizzazione di procedure collaborative e di dialogo tra amministrazioni e attività economiche che limitino, ove possibile, l’irrogazione di sanzioni;
5.la valorizzazione del ricorso alle tecnologie informatiche nelle attività di controllo.

Il testo prevede, inoltre, un censimento generale dei controlli di competenza delle amministrazioni e una ricognizione su quelli svolti nell’ultimo triennio, da far confluire in un rapporto destinato al Ministro per la pubblica amministrazione al fine di elaborare un quadro di sintesi e di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione. Le amministrazioni dovranno anche pubblicare, nella sezione Amministrazione trasparente, l’elenco dei controlli di loro competenza, da aggiornare ogni due anni.

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo i seguenti provvedimenti:

-Delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazioni di polizia (decreto legislativo – esame definitivo)

-Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (decreto legislativo – esame definitivo)

-Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (decreto legislativo – esame definitivo)

-Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo)

 

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Principali modifiche introdotte dal cd. “decreto adempimenti”:
-revisione dei termini di trasmissione telematica dei dichiarativi, prevedendo un anticipo di due mesi: non più entro il 30 novembre dell’anno successivo, bensì entro il 30 settembre. Parimenti, nel caso di società IRES aventi esercizio non coincidente con l’anno solare, la trasmissione telematica dovrà avvenire entro il nono mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio, e non più entro l’undicesimo mese successivo;


-modifica dei termini di versamento dei Redditi in caso di pagamento rateale: sia i titolari di partita IVA che i non titolari di partita IVA saranno chiamati alla cassa il 16 del mese; inoltre, l’ultima rata possibile avrà scadenza 16 dicembre. Di fatto, l’ultimo versamento relativo a saldo e primo acconto potrà avere scadenza addirittura successiva al termine previsto per il versamento del secondo acconto, e il numero possibile di rate aumenterà di una.

-modifica dei termini di versamento delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e dell’IVA: laddove l’ammontare dovuto sia inferiore a 100 euro, il versamento delle ritenute potrà essere effettuato con il versamento successivo; allo stesso modo, laddove l’IVA periodica a debito risulti di ammontare inferiore a 100 euro, il pagamento potrà essere rinviato alla liquidazione successiva. In entrambi i casi vengono stabiliti termini di versamento tassativi (indipendenti quindi dall’importo) a determinate scadenze.

-revisione degli ISA, per i quali l’amministrazione finanziaria fornirà sotto forma di “precompilato” tutte le informazioni delle quali già dispone a seguito dei dati presenti nelle varie banche dati cui ha accesso. Inoltre, revisione del regime premiale, con aumento da 50.000 euro a 70.000 euro della soglia di credito IVA compensabile in assenza di visto di conformità, ed aumento da 20.000 a 50.000 euro della soglia di credito compensabile relativo a imposte dirette e IRAP, sempre in assenza di visto di conformità.

-Nei mesi di dicembre e agosto non sarà possibile trasmettere controlli formali, avvisi bonari e di compliance. 

 

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La trasmissione delle fatture immediate elettroniche allo SdI deve essere effettuata entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. l’Agenzia delle Entrate ha confermato la linea rigida sui termini da rispettare: non è possibile spostare in avanti il termine dei 12 giorni in caso di fattura immediata, anche se la scadenza ricorre in un giorno festivo.

Fatture differite: per le cessioni o prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese allo stesso acquirente o committente, documentate da un ddt o un documento analogo, è possibile emettere una fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Nella fattura differita occorre indicare gli estremi del ddt o del documento analogo.
Le fatture differite possono essere trasmesse allo SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
La circolare 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
la data della fattura differita, in presenza di più operazioni effettuate nel mese documentate da ddt o da documento analogo, corrisponde alla data dell’ultima operazione effettuata nel mese (quindi con la data dell’ultimo ddt emesso)
la fattura differita può essere trasmessa allo SdI in uno dei qualsiasi giorni che intercorrono tra il 1° e il 15 del mese successivo

Il riferimento normativo essenziali in materia di sanzioni sulla fatturazione elettronica tardiva, omessa o errata è l'articolo 6 del Decreto Legislativo 471/1997, "l'emissione tardiva della FATTURA è punita con una sanzione che va dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro. La sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo".

L’Agenzia delle Entrate (con la risposta a interpello 24 settembre 2019 n. 389 e il principio di diritto 11 novembre 2019 n. 23) ha chiarito che la tardiva emissione della fattura che non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo rappresenta una violazione formale. Si tratta di una violazione, per la quale si rende applicabile la sanzione in misura fissa (da 250 a 2.000 euro). Questo, considerato che tale inadempimento ben potrebbe rientrare nelle “inosservanze di formalità e di adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale”.


La tardiva trasmissione della fattura elettronica può formare oggetto di ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni. Il codice tributo da utilizzare è 8911 e l’anno di riferimento è quello nel quale è stata commessa la violazione.
L'articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997 prevede le seguenti riduzioni delle sanzioni:
1/10: entro 30 giorni dalla violazione;
1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;

Ad esempio la sanzione in caso di ritardata emissione della fattura elettronica emessa entro la liquidazione periodica Iva, è pari a 27,78 euro PER CIASCUNA E-FATTURA, in caso di regolarizzazione nei 90 giorni (1/9 di 250).

Qualora si decidesse di non sanare la violazione ma di attendere l’atto di irrogazione sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate si potrebbe avvalere dell’istituto del cumulo giuridico.
Tale istituto è disciplinato dall’art. 12 comma 1 del D.Lgs 472/1997 e prevede:
Una sanzione minima editabile pari a 250 euro;
Aumento dal 25% al 200% prevista per la continuazione come da comma 1 del citato articolo. Pertanto un aumento che va da Euro 62,50 ad Euro 500,00.
L’importo così ottenuto va da un minimo di euro 312,50 [+25%] ad un massimo di euro 750,00 [+200%].
Una volta ricevuto l’avviso di accertamento, l’importo della sanzione può essere ridotto di 1/3 se si rinuncia ad impugnare l’avviso dello stesso.
Pertanto se ci si avvale della definizione delle sanzioni ex art. 16 c. 3 del Dlgs. 472/1997, nel nostro esempio avremo:
Euro 104,17 in caso di aumento del 25%;
Euro 250,00 in caso di aumento del 200%. In caso di tardiva emissione di più di 10 fatture, a conti fatti, conviene aspettare l'avviso di accertamento e non fare il ravvedimento operoso.

Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e divulgativo e non è una consulenza.

 

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Credito d’imposta energia per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (corrispondente ad una potenza impegnata di circa 4 kW), NON energivore – Quarto trimestre 2022 (ottobre, novembre e dicembre 2022). Decreto-legge del 23/09/2022 n. 144 Art. 1, comma 3.

Il bonus energia è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel 4 trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa calcolato sulla base della media riferita al 3 trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

L'importo non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires, Irap. L’ agevolazione è esclusa dal regime de minimis.

-L'articolo 1 decreto legge 23/9/2022, n. 144 ha previsto il credito d'imposta energia, per le spese sostenute per l'acquisto di energia nei mesi ottobre e novembre 2022, dalle imprese non energivore;

-L’articolo 1, comma 1, del decreto Aiuti quater (D.L. 176/2022) ha ulteriormente esteso il credito anche alle spese sostenute (da comprovare mediante le relative fatture) nel mese di dicembre 2022.

Due leggi due differenti codici tributo per il 4 trimestre 2022:

-Codice tributo 6985 credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (risoluzione n. 54 del 30.09.2022)

-Codice tributo 6995 Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (risoluzione n. 72 del 12.12.2022)

 

Scadenza 16 marzo 2023: Con il Provvedimento n. 44905/2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per la comunicazione relativa all’ammontare dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici, che dovrà essere inviato telematicamente entro il 16 marzo 2023.

Attenzione il mancato invio comporta decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

I crediti d’imposta spettanti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante F24, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, ed eventualmente cedibili solo per intero; con riferimento ai crediti maturati nel terzo e quarto trimestre 2022 gli stessi potranno essere utilizzati in compensazione entro la data del 30 settembre 2023.

I beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 (luglio, agosto e settembre) nonché relativi al quarto trimestre 2022 (ottobre, novembre e dicembre) sono tenuti a comunicare, entro il 16 marzo 2023, all’Agenzia delle entrate, l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, "a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito".

Fac simile comunicazione semplificata da inviare tramite PEC ai propri fornitori di energia entro il 29 gennaio 2023:

Con la presente, il sottoscritto ..............., titolare dell’omonima ditta con sede legale in ............, Via ............. , codice fiscale ..............., partita IVA ........ - numero cliente ........., Codice POD IT......................, recapito telefonico .......

CHIEDE di ricevere la comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre (quarto trimestre) dell’anno 2022.

 

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Decreto-legge del 23/09/2022 n. 144
Art. 1 Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

La registrazione delle fatture a cavallo d’anno richiede qualche accortezza contabile. Infatti le fatture relative ad acquisti effettuati nell'anno appena concluso ma ricevute e registrate nell'anno nuovo permettono la detrazione dell’IVA solo nel nuovo anno.

L'art 1 del DPR n .100/1998 prevede che "entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese (ai sensi dell'art 19 DPR 633/72) . Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".

In base a questa ultima affermazione nella liquidazione riferita al mese di dicembre 2021 non si può portare in detrazione l’IVA relativa a una cessione di beni o prestazione di servizi datata dicembre 2021, se la corrispondente fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2022.

Fatture “2021” ricevute nel corso del 2022 situazioni ipotizzabili:

Ipotesi 1:
Fattura immediata datata 30/12/2021
Ricezione da parte dello SdI in data 30/12/2021
Annotazione registro IVA acquisti 31/12/2021
La detrazione dell'IVA sarà fruibile a partire nel mese di dicembre 2021


Ipotesi 2:
Fattura immediata datata 31/12/2021
Ricezione da parte dello SdI in data 03/01/2021
Annotazione registro IVA acquisti 03/01/2022
La detrazione dell'IVA sarà fruibile soltanto dal mese di gennaio 2022

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

-dell’imposta dovuta
-degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
-della sanzione in misura ridotta.

Esempio ravvedimento tardivo versamento:
-ravvedimento lungo (entro un anno) per versamenti eseguiti entro 1 anno o se prevista la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa: la sanzione applicabile è pari al 3,75% (1/8 del minimo che oltre i 90 giorni è del 30%), oltre gli interessi al tasso legale che dal 01.01.2022 è pari all' 1,25%;
-ravvedimento biennale: per versamenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo o se non è prevista la dichiarazione due anni dall'omissione; la sanzione applicabile è pari al 4,29% (1/7 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dal 01.01.2022 è pari all' 1,25%;
-ravvedimento lunghissimo o ultra biennale per versamenti eseguiti oltre un anno: la sanzione applicabile è pari al 5% (1/6 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dal 01.01.2022 è pari all' 1,25%.

Il ravvedimento operoso frazionato
Il ravvedimento operoso frazionato è stato introdotto grazie al D.L. n. 34/2019 (conv. L. 58/2019), che ha introdotto l’articolo 13 bis del D.Lgs. n. 472/97: "L’articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13". 

Quadro generale la sanzione è ridotta:

Le aziende di successo si distinguono non solo per i loro risultati finanziari positivi, ma anche per la capacità di mantenere un equilibrio tra diversi aspetti chiave del loro funzionamento. Tuttavia, in un contesto aziendale complesso e in continua evoluzione, gli squilibri possono insorgere e mettere a rischio la salute e la stabilità di un'azienda.

Gli squilibri aziendali possono manifestarsi in vari ambiti, tra cui l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. Questi squilibri possono avere conseguenze significative, minacciando la redditività, la liquidità e persino la sopravvivenza dell'azienda. Pertanto, è essenziale comprendere le cause di questi squilibri e adottare misure preventive e correttive tempestive per mitigare i rischi associati.

Squilibri economici: una sfida per la redditività
Un equilibrio economico sano è fondamentale per la sopravvivenza di un'azienda. Gli squilibri economici si verificano quando i costi superano i ricavi, portando a perdite finanziarie. Questi squilibri possono derivare da diversi fattori, come un calo delle vendite, un aumento dei costi di produzione o una mancanza di efficienza operativa. Per evitare questi squilibri, le aziende devono condurre analisi periodiche dei costi, monitorare da vicino i cambiamenti nella domanda di mercato e implementare strategie per migliorare l'efficienza operativa.

Squilibri finanziari: lotta per la liquidità
Gli squilibri finanziari si verificano quando le uscite superano le entrate, creando una situazione di difficoltà finanziaria per l'azienda. Questi squilibri possono essere causati da una serie di fattori, come una gestione inadeguata del flusso di cassa, ritardi nei pagamenti dei clienti o una dipendenza eccessiva da finanziamenti esterni. Per mitigare questi rischi, le aziende devono sviluppare una solida pianificazione finanziaria, monitorare attentamente il flusso di cassa e adottare politiche di credito prudenti. Inoltre, una diversificazione delle fonti di finanziamento può ridurre la dipendenza da una singola fonte e migliorare la resilienza finanziaria.

Squilibri patrimoniali: una questione di solidità finanziaria
Gli squilibri patrimoniali si verificano quando gli impieghi e le fonti di finanziamento non sono in armonia. Ciò può portare a una struttura finanziaria sbilanciata, con un'eccessiva dipendenza da debiti a breve termine o una mancanza di capitale proprio. Gli squilibri patrimoniali possono mettere a rischio la stabilità finanziaria dell'azienda e limitare la sua capacità di crescere e investire nel lungo periodo. Per affrontare questi squilibri, le aziende devono condurre una gestione attenta delle passività e delle attività, cercando di bilanciare adeguatamente gli impieghi a lungo termine con le fonti di finanziamento corrispondenti. Inoltre, è importante mantenere una buona capitalizzazione dell'azienda, assicurandosi di avere un adeguato capitale proprio per sostenere l'attività e mitigare i rischi finanziari.

Segnali di squilibrio e misure correttive

È fondamentale riconoscere tempestivamente gli squilibri aziendali per poter adottare misure correttive efficaci. Alcuni segnali di possibili squilibri includono:

Riduzione della redditività o persistenza di perdite finanziarie.
Problemi di liquidità, come difficoltà nel pagamento dei fornitori o scadenze di pagamenti mancate.
Aumento dell'indebitamento eccessivo o dipendenza da finanziamenti esterni.
Struttura patrimoniale sbilanciata, con impieghi a lungo termine finanziati principalmente con debiti a breve termine.
Fluttuazioni significative del flusso di cassa.

Una volta individuati gli squilibri, è necessario intraprendere azioni correttive mirate. Queste possono includere:

Riduzione dei costi e miglioramento dell'efficienza operativa per ripristinare l'equilibrio economico.
Implementazione di politiche di gestione del credito più rigorose per migliorare la liquidità e ridurre i ritardi nei pagamenti.
Rinegoziazione dei termini dei debiti o ricapitalizzazione dell'azienda per migliorare l'equilibrio finanziario.
Ristrutturazione del debito per allungare i tempi di rimborso e ridurre il rischio di insolvenza.
Diversificazione delle fonti di finanziamento e aumento del capitale proprio per bilanciare adeguatamente la struttura patrimoniale.
Controllo di gestione ed efficaci adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

 

 

Gli squilibri aziendali rappresentano una sfida significativa per la salute e la sostenibilità di un'azienda. È fondamentale che le aziende conducano una gestione attenta e vigilante, monitorando costantemente gli indicatori finanziari e prendendo provvedimenti tempestivi per prevenire o affrontare gli squilibri. Una buona pianificazione finanziaria, una gestione efficiente delle risorse e una solida struttura finanziaria sono elementi chiave per mantenere l'equilibrio e garantire una crescita sostenibile nel lungo periodo.

"Riequilibra il tuo cammino verso il successo: affronta gli squilibri aziendali."

 

Francesco Cacchiarelli economista di impresa & business partner

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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Conseguenze mancanza adeguati assetti

Controllo e Monitoraggio per il successo aziendale

Analisi Centrale dei Rischi opportunità per le aziende

Visto di congruità dell’informativa finanziaria aziendale

La dichiarazione di adeguatezza degli assetti e il falso in bilancio

Ecco come l'indice DSCR può aiutare a prevenire la crisi d'impresa

Mantenere gli adeguati assetti aziendali per la prevenzione degli squilibri aziendali

L'importanza degli adeguati assetti aziendali per l'assunzione di decisioni consapevoli

I nuovi obblighi sull'adozione degli Adeguati Assetti Organizzativi Amministrativi e Contabili

 

 

"Riequilibra il tuo cammino verso il successo: affronta gli squilibri aziendali."

 

 

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