Nel 1997 il gruppo rock britannico Marillion ha concluso con successo un tour negli Stati Uniti d’America interamente finanziato da donazioni spontanee dei simpatizzanti americani della band.
La raccolta fondi - avvenuta addirittura inizialmente all’insaputa della stessa band musicale - è stata effettuata utilizzando una piattaforma web ed ha raggiunto in poco tempo la quota di 60.000 dollari.
Nella letteratura questo evento viene considerato il primo episodio di crowdfunding, ovvero di finanziamento di un progetto da parte di un ampio numero di investitori (“crowd” significa infatti “folla”) attraverso donazioni in denaro (“funding” sta per “finanziamento”). L’elemento di maggiore novità, naturalmente, è rappresentato dall’utilizzo di internet per la raccolta dei fondi, tanto che il tour musicale è stato definito computer-generated.

 
Più precisamente, il termine crowdfunding - secondo la definizione della Commissione Nazionale per le società e la Borsa (CONSOB) - è un “processo con cui più persone conferiscono somme di denaro, anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet (“piattaforme” o “portali”) e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa”.
Come si evince dalla lettura dell’enunciazione della CONSOB sopra riportata, l’attività di crowdfunding può esercitarsi in moltissime situazioni, dal finanziamento di una società multinazionale alla realizzazione di un cortometraggio amatoriale.
Ovviamente un confine così sfumato dello strumento in analisi ha da subito posto l’esigenza di formalizzare un corpus normativo in grado perlomeno di definire gli attori del sistema e le relative responsabilità. In questo senso, uno dei primi framework normativi è contenuto nel Jumpstart Our Business Startups (“Jobs Act”) statunitense del 2012, dove si è immesso un esonero rispetto alle prescrizioni del Securities Act per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di intermediazione in tema di crowdfunding, demandando in ogni caso alla Securities and Exchange Commission (SEC) - la Commissione per i Titoli e gli Scambi americana, equivalente alla CONSOB italiana - l’attuazione delle norme primarie.

Più esattamente, tale deroga viene definita crowdfunding exemption e permette di svolgere l’attività di crowdfunding senza il consenso per l’esercizio di funzione di intermediazione, a condizione che la raccolta fondi avvenga attraverso siti web ad hoc (funding portal) registrati presso la SEC.
E’ possibile, inoltre, raccogliere fino ad un massimo di un milione di dollari annui nei confronti di soggetti privati, per i quali vigono limiti di investimento.
Infine, la crowdfunding exemption è concessa se gli amministratori del portale si impegnano a realizzare attività di investor education, al fine di guidare l’investitore nel corretto conferimento del denaro.
 
A livello europeo, generalmente il crowdfunding non ha una regolamentazione deputata, ma viene fatto rientrare nell’ambito di applicazione di discipline già esistenti, coadiuvate da documentazioni pubblicate dalle autorità di vigilanza del settore finanziario e dalla European Securities and Markets Authority (ESMA).
Quest’ultima, in particolare, ha diffuso nel 2012 l’atto denominato “Avvertenza per gli investitori” sul tema degli investimenti online.
Unica eccezione al vuoto normativo del vecchio continente sul tema del crowdfunding è rappresentata dall’Italia, la quale con il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 e noto come Decreto Crescita Bis) è il primo Paese in Europa ad essersi dotato di una normativa specifica ed organica, anche se relativa al solo equity crowdfunding, di cui si dirà nel prosieguo dell’articolo.
Il decreto 179/2012 ha demandato alla CONSOB l’incarico di disciplinare la fisionomia operativa del crowdfunding, allo scopo di creare un ambiente in grado di infondere fiducia negli investitori; la CONSOB, quindi, il 26 giugno 2013 ha adottato con delibera n. 18592 il Regolamento in materia di “raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali online”.
 
E’ bene a questo punto enucleare le principali caratteristiche dello strumento in analisi:
  • Prevalente partecipazione di investitori non professionali; questo elemento esprime il carattere fortemente innovativo del crowdfunding nel sistema dei finanziamenti, soprattutto a livello aziendale.
  • Uso della piattaforma online per la raccolta di fondi. Le operazioni si effettuano interamente sul web, dando quindi vita ad una digitalizzazione del finanziamento sull’intera filiera. In Italia, a titolo di esempio, esiste il Registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali online; esso è tenuto dalla CONSOB e si divide in sezione ordinaria, dove sono iscritti i gestori di portali abilitati dalla CONSOB, e sezione speciale, in cui sono registrate le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento che hanno comunicato alla CONSOB, prima dell’avvio dell’operatività, lo svolgimento dell’attività di gestione di un portale.
  • “budgeting pubblico”: all’ideatore del progetto da finanziare corre l’obbligo di esplicitare la somma che ritiene necessario per la relativa realizzazione e, inoltre, è fortemente indicato presentare un business plan che possa aiutare il potenziale investitore a comprendere al meglio la pianificazione strategica del progetto. Parlare quindi di “budgeting pubblico” può rendere al lettore l’idea del livello di trasparenza che il crowdfunding richiede.
Per quanto concerne la prospettiva strettamente operativa, si possono distinguere differenti tipologie di crowdfunding, che di seguito saranno sinteticamente delineate:
  • equity based crowdfunding: agli investitori viene assegnata una quota societaria commisurata al contributo finanziario erogato. Il possesso della quota generalmente è accompagnato dal diritto di voto sugli aspetti principali della gestione aziendale. Ad oggi, come già accennato, l’equità based è l’unica forma di crowdfunding che in Italia trova una sua specifica collocazione nell’ordinamento giuridico grazie al Decreto Crescita Bis;
  • donation based crowdfunding: questa tipologia non prevede benefit di alcun tipo retrocesso all’investitore, configurandosi quindi come un’erogazione del tutto liberale;
  • lending based crowdfunding (o debt crowdfunding, crowdlending, peer-to-peer crowdfunding): si tratta di una forma “impropria” di credito bancario, poiché gli investitori ottengono un interesse sull’erogazione, realizzando così un margine di redditività nel tempo. Proprio per le sue analogie con il prestito bancario, a livello normativo, in Italia il lending based crowdfunding viene disciplinato con le prescrizioni relative all’intermediazione creditizia;
  • reward based crowdfunding: in questa forma di crowdfunding l’investitore ottiene una specifica ricompensa, a volte di tipo finanziario, ma nella maggior parte dei casi consistente in bene o servizi di cui fruire in una fase successiva. Proprio in relazione al genere di controprestazione proposta si possono identificare tre differenti sottocategorie di reward based. Nella prima, l’investitore riceve in dono - in cambio di un onere - un piccolo premio, un gadget o un mero riconoscimento (come una menzione pubblica) e tale sottocategoria viene ricondotta alla donazione modale, prevista dall’articolo 793 del Codice Civile. La seconda sottocategoria è il cosiddetto preordini, in base al quale avviene una compravendita o una promessa di vendita di un bene futuro, assimilato alla normativa sul commercio elettronico ed al Codice del Consumo. Infine la terza sottocategoria è la royalty-base, in base alla quale si assegna all’investitore un premio di natura finanziaria, corrispondente ad una quota dei ricavi o degli utili dell’attività finanziaria, pagabile a predeterminate condizioni;
  • pre-purchase model crowdfunding: basato sul reward based crowdfunding, questo modello prevede l’assegnazione al finanziatore di un eventuale diritto di opzione all’acquisto di quote o azioni in un momento successivo.
 
Il fenomeno del crowdfunding merita senza dubbio l’attenzione ad esso rivolta, considerati i numeri che lo riguardano.
Relativamente ai volumi di risorse finanziarie mosse dai portali autorizzati, infatti, si evidenzia un trend di crescita esponenziale del 2014 rispetto all’anno precedente (+167%, 16,2 miliardi di dollari contro i 6,1 miliardi del 2013) e i dati preliminari per il 2015 indicano il raggiungimento di una soglia di raccolta globale pari a 34 miliardi di dollari.
 
Articolo redatto dal Dott. Riccardo Cerulli - 31/08/2015

BIBLIOGRAFIA
  • Il Crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 31/07/2015.
  • British Band’s U.S. Tour Is Computer-generated, Chicago Tribune, Dean Golemis, 23/09/1997;
  • Adozione del "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line" ai sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, Delibera CONSOB n. 18592, 26/06/2013