Testata Giornalistica On Line di Informazione Giuridico - Economica

 

Casistiche per la fruizione dei crediti d'imposta 4.0:  

Investimenti 4.0 precedenti al 31/12/2022:  
Nulla cambia.  
La fruibilità dei crediti rimane immutata.

Investimenti effettuati dal 01/01/2023 al 31/12/2024:
Fruibilità sospesa fino all'invio della comunicazione al Mimit - Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy.
Il modulo per la comunicazione non è ancora disponibile.

Investimenti effettuati dal 01/01/2024 al 29/03/2024: 
Obbligo di comunicazione ex-post. 
Fruibilità sospesa fino all'invio della comunicazione ex-post al Mimit.
Il modulo per la comunicazione non è ancora disponibile.

Investimenti effettuati dal 30/03/2024:
Obbligo di comunicazione ex-post ed ex-ante.
Fruibilità sospesa fino all'invio di entrambe le comunicazioni al Mimit.
Il modulo per la comunicazione non è ancora disponibile.

Obbligo di comunicazione per crediti d'imposta: scheda riassuntiva

Data di entrata in vigore: 30 marzo 2024

Crediti d'imposta interessati:
Investimenti in beni strumentali 4.0
Ricerca e sviluppo (R&S), Innovazione tecnologica (IT), IT 4.0 e green, Design

Casistiche:
1) Investimenti 4.0 e R&S&I&D effettuati a decorrere dal 30 marzo 2024:
Obbligo di comunicazione ex ante (prima della fruizione del credito)
Obbligo di comunicazione ex post (entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento)

2) Investimenti 4.0 e R&S&I&D effettuati a decorrere dall'1 gennaio 2024 al 29 marzo 2024:
Obbligo di comunicazione ex post 

3) Investimenti 4.0 (no R&S&I&D) effettuati nel 2023:
Obbligo di comunicazione ai fini della fruizione delle quote residue di credito 

Compensazione:
La compensazione dei crediti è subordinata all'invio della comunicazione
La comunicazione è bloccata fino all'emanazione di un decreto direttoriale del Mimit

 

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Art. 6 Misure per il monitoraggio di transizione 4.0
1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attivita' di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione e' aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalita' e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

A gennaio 2024 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dell’1,2% rispetto a dicembre. Nella media del trimestre novembre-gennaio si registra un calo del livello della produzione dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti.

L’indice destagionalizzato mensile mostra un aumento congiunturale solo per l’energia (+2,5%); viceversa, si osservano flessioni per i beni di consumo (-2,0%) e per i beni strumentali (-3,6%), mentre i beni intermedi risultano stabili.

Al netto degli effetti di calendario, a gennaio 2024 l’indice complessivo diminuisce in termini tendenziali del 3,4% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 contro i 21 di gennaio 2023). Si registra un lieve incremento tendenziale solo per l’energia (+0,4%); calano, invece, i beni intermedi (-2,5%) e in misura più accentuata i beni strumentali (-4,9%) e i beni di consumo (-5,4%).

Gli unici settori di attività economica in crescita tendenziale sono la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+2,0%), la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+1,1%) e le industrie alimentari, bevande e tabacco (+0,6%). Le flessioni più ampie si registrano nella produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (-15,2%), nell’attività estrattiva (-9,9%) e nell’industria del legno, della carta e della stampa (-8,0%).

Nota. In data 20 marzo 2024, alle ore 11,00, il file Serie storiche nell’area di Download è stato sostituito poichè non era stato aggiornato l’anno di riferimento della base. E’ stato sostituito anche il Testo integrale integrando a pagina 8 i pesi delle sezioni B e C

Il commento
A gennaio si registra una flessione congiunturale dell’indice destagionalizzato della produzione industriale che torna ai livelli di novembre 2023, con diminuzioni estese a tutti i principali comparti, ad eccezione dell’energia. Il quadro è negativo anche su base trimestrale.
in termini tendenziali, al netto degli effetti di calendario, si osserva una caduta in 13 settori su 16. Nei raggruppamenti principali d’industrie è molto ampia la flessione per i beni di consumo e strumentali, mentre si assiste ad una lievissima crescita per l’energia.

ISTAT DATA DI PUBBLICAZIONE: 20 MARZO 2024

 

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A febbraio 2024 si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,1% su base mensile e di 0,8% su base annua (confermando la stima preliminare), come nel mese precedente.

La stabilizzazione dell’inflazione sottende andamenti contrapposti di diversi aggregati di spesa: in rallentamento risultano i prezzi degli Alimentari non lavorati (da +7,5% a +4,4%) e lavorati (da +4,5% a +3,4%), degli Altri beni (da +1,7% a +1,2%), dei Servizi relativi ai trasporti (da +4,2% a +3,8%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,3% a +3,2%) e dei Servizi relativi all’abitazione (da +2,8% a +2,7%); per contro, si attenua la flessione dei prezzi degli Energetici non regolamentati (da -20,4% a -17,2%) e regolamentati (da -20,6% a -18,4%) e accelerano quelli dei Tabacchi (da +2,2% a +2,6%) e dei Servizi relativi alle comunicazioni (da +0,2% a +0,8%).

Nel mese di febbraio l’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, decelera da +2,7% a +2,3% e quella al netto dei soli beni energetici da +3,0% a +2,6%.

La dinamica tendenziale dei prezzi dei beni accentua la sua discesa (da -0,7% a -0,9%), mentre quella dei servizi resta stabile (a +2,9%), portando il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni pari a +3,8 punti percentuali, dai +3,6 di gennaio.

I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona rallentano su base tendenziale da +5,1% a +3,4%, come quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +3,5% di gennaio a +2,8%).

La variazione congiunturale dell’indice generale è la sintesi di dinamiche opposte di diverse sue componenti: da un lato, l’aumento dei prezzi di Tabacchi (+2,3%), dei Servizi relativi alle comunicazioni (+0,5%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona e dei Servizi relativi ai trasporti (entrambi a +0,4%); dall’altro, la diminuzione dei prezzi degli Energetici regolamentati (-2,2%), degli Alimentati non lavorati (-0,5%) e degli Energetici non regolamentati (-0,4%).

L’inflazione acquisita per il 2024 è pari a +0,5% per l’indice generale e a +1,0% per la componente di fondo.

L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) registra una variazione congiunturale nulla e un aumento tendenziale di 0,8% (la stima preliminare era +0,9%), in lieve diminuzione da +0,9% di gennaio.

L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra una variazione congiunturale nulla e un aumento su base annua di 0,7%.

Il commento
A febbraio l’inflazione resta costante allo 0,8%. La stabilizzazione del ritmo di crescita dei prezzi al consumo si deve principalmente al venir meno delle tensioni sui prezzi dei Beni alimentari, non lavorati e lavorati, i cui effetti compensano l’indebolimento delle spinte deflazionistiche provenienti dal settore dei Beni energetici. In particolare, si attenua la flessione su base tendenziale dei prezzi dei Beni energetici, che a febbraio si attesta al -17,3% (dal -20,5% di gennaio). Si riduce a +3,4% il tasso di crescita in ragione d’anno dei prezzi del “carrello della spesa” (da +5,1% di gennaio), mentre l’inflazione di fondo si attesta al +2,3% (da +2,7% del mese precedente).

Comunicato stampa ISTAT

 

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Con l'obiettivo di rappresentare fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio nazionale, 24.557 società cooperative verranno cancellate dal pubblico Registro delle Imprese, dopo aver verificato il mancato deposito dei bilanci di esercizio da oltre cinque anni e l'assenza di valori patrimoniali immobiliari.

A stabilirlo è il Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dell'8 marzo, che a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che segue il precedente scioglimento senza nomina del commissario liquidatore di 4.250 società cooperative, adottato con il Decreto del 22 settembre 2023.

“Il provvedimento, che per numero di enti coinvolti risulta il primo mai emanato, rappresenta un passo importante per una maggiore efficacia ed efficienza nell'aggiornamento del Registro delle Imprese e dell'Albo nazionale delle società cooperative. Si tutela, così, un settore che svolge un ruolo significativo e fondamentale nel nostro sistema produttivo", ha affermato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

La norma si pone in continuità con il rispetto dei principi di maggior trasparenza e di razionalizzazione della spesa pubblica, grazie alla collaborazione dell’Agenzia delle Entrate che ha fornito supporto per escludere l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari in capo agli enti ormai inattivi da almeno un quinquennio.

Inoltre, la cancellazione dal Registro delle Imprese comporterà per il Ministero un considerevole risparmio di spesa non dovendo procedere alle revisioni obbligatorie per legge nei confronti delle cooperative ancora iscritte ma non più operanti. Tutelate, infine, anche le posizioni dei creditori che potranno presentare motivata domanda per chiedere la nomina di un Commissario Liquidatore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.


Comunicato Ministero delle Imprese e del Made in Italy 19 marzo 2024

 

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Si è da poco concluso il 2023, un anno che ha visto le aziende, soprattutto le PMI, alle prese con una complessa gestione degli affari e di conseguenza dei flussi di cassa. Quanto l’incertezza economica e finanziaria ha fatto sentire il suo peso sulla puntualità dei pagamenti delle imprese nel quarto e ultimo trimestre dell’anno?

Per rispondere a questa domanda, andiamo ad analizzare lo Studio Pagamenti Q4 2023 di CRIBIS. Quel che emerge è che il 2023 si chiude con il 41,1% di pagatori puntuali, mentre i pagamenti con oltre 30 giorni di ritardo raggiungono il 9,6%.

Dati sostanzialmente in linea con il trimestre precedente, mentre se si considera il 2022 si rileva una leggera crescita dei ritardi oltre i 30 giorni dalla scadenza, che passano dal 9,1% nel Q4 2022 al 9,6% del Q4 2023.

A sorprendere è invece il confronto con il 2019: nel 2023 rispetto ai livelli pre-pandemici gli indici sono tutti in miglioramento:
I pagamenti puntuali passano dal 34,7% del Q4 2019 al 41,1% del Q4 2023;
I ritardi entro i 30 giorni scendono dal 54,8% del quarto trimestre 2019 al 49,3% dello stesso periodo del 2023;
I ritardi gravi registrano una leggera diminuzione dal 10,5% del Q4 2019 al 9,6% del Q4 2023.

Il Nord Est campione di puntualità nei pagamenti
Conducendo un’analisi delle regioni italiane più puntuali, è il Nord Est l’area geografica dove le aziende sono più affidabili, con il 47,7% di pagamenti effettuati a scadenza, seguito da Nord Ovest (47,6%), Centro (37,7%), Sud e Isole (28,6%).
Anche dal punto di vista dei ritardi gravi, il Nord Est risulta essere il più virtuoso con solo il 6,5% di grandi ritardatari, contro il 7,1% del Nord Ovest, il 10,8% del Centro e il 15% di Sud e Isole.

Approfondendo l’analisi, sul podio delle regioni più puntuali troviamo
Lombardia (51,4%)
Emilia-Romagna (48,8%)
Veneto (47,6%).

Performano meglio della media italiana (41,1%) anche Marche (46,3%), Trentino-Alto Adige (46,1%), Friuli-Venezia Giulia (45,7%), Piemonte (43,9%) e Toscana (41,7%).

Di contro, le regioni con le più basse percentuali di pagamenti regolari sono:
Campania (28,5%)
Sicilia (23,1%)
Calabria (25%).

Un andamento che si riflette anche sui tempi medi di pagamento che vanno dai 68 giorni nel Nord Est e Nord Ovest, ai 70 del Centro, per finire con i 71 di Sud e Isole.

Andando nel dettaglio, i tempi medi di pagamento più lunghi sono: Calabria (76), Lazio (74) e Sardegna (73). Mentre quelle dove le fatture vengono mediamente saldate prima sono: Trentino-Alto Adige e Liguria (61).

Maggiore è la dimensione dell’azienda, minore è la puntualità nei pagamenti
Considerando le dimensioni, le grandi aziende sono le meno puntuali con una percentuale di affidabilità del 15,3%. Fanno meglio le imprese medie (28,2%), piccole (38,1%) e micro (43%).

Da notare, però, che proprio queste ultime, se da un lato vantano una puntualità più comune rispetto alle altre categorie, dall’altro presentano anche la percentuale più alta di ritardi oltre i 30 giorni dalla scadenza (10,5%). Dato che scende nel caso delle realtà piccole (6,4%), medie (4,7%) e grandi (3,9%).

Quanto ai tempi medi di pagamento si va dai 69 giorni per le piccole e grandi imprese (in linea con la media italiana) ai 64 delle microaziende e ai 70 delle medie.

Analisi dei pagamenti per settore: la ristorazione quello meno puntuale
Se si prendono in esame i diversi settori, i gruppi merceologici dove i ritardi oltre il mese sono più frequenti sono:
Ristoranti e bar (19,9%)
Industrie alimentari (12,3%)
GD/DO (12,2%)
Agricoltura e allevamento (10,9%)
Costruzioni (10,5%)
Servizi per le persone (10,3%)
Commercio al dettaglio (10,1%). T

Tutti gli altri restano sotto il 10%.

I settori Industrie dei macchinari, attrezzature elettriche ed elettroniche (4,1%), Industrie della carta (3,4%) e Industrie della gomma (3,1%) sono, invece, quelli dove si registrano meno ritardi oltre il 30 giorni.
Da notare, però, che rispetto al trimestre precedente, si osserva una crescita dei ritardi gravi del 19,5% per le Industrie chimiche e del 17,2% per le Industrie della carta.
Estremamente eterogenei i tempi medi di pagamento dei diversi settori: si passa, infatti, dai 94 giorni delle Industrie della ceramica ai 36 giorni dei Servizi per le persone.

C’è da augurarsi che, con il contenimento dell’inflazione e il ribasso dei tassi di interesse, il 2024 sia un anno più favorevole alla solvibilità aziendale, nonostante restino forti incognite sullo sviluppo economico nazionale e le tensioni geopolitiche a livello internazionale.

Cribis Approfondimenti >> Gestione Crediti Commerciali >> Analisi dei pagamenti delle aziende italiane nell’ultimo trimestre del 2023

Autore MARCO PRETI
CEO, Cribis

 

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Disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate le quotazioni immobiliari relative al periodo luglio-dicembre 2023. I dati, elaborati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia (Omi), si riferiscono alle quotazioni al metro quadro per varie tipologie di immobili (abitazioni, box, negozi, uffici, capannoni) e possono essere consultati per semestre, Provincia, Comune, zona di ubicazione dell’immobile e destinazione d’uso.

Ricerca libera sul sito e con App mobile - I dati possono essere consultati sia attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Osservatorio del Mercato Immobiliare > Banche dati > Quotazioni immobiliari, sia tramite l’applicazione per smartphone e tablet “OMI Mobile”, che può essere scaricata gratuitamente sui principali store. La ricerca delle quotazioni è libera e può essere effettuata anche tramite navigazione su mappa, utilizzando il servizio GEOPOI, il framework cartografico realizzato da Sogei.

Online lo “storico” fin dal 2006 - Oltre alle quotazioni dell’ultimo semestre, sono consultabili anche quelle relative ai precedenti, a partire dal 2006. Accedendo all’area riservata del sito è possibile, inoltre, scaricare le quotazioni, a partire dal primo semestre 2016.

Comunicato stampa del 15 marzo 2024

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Le quotazioni immobiliari semestrali individuano, per ogni delimitata zona territoriale omogenea (zona OMI) di ciascun comune, un intervallo minimo/massimo, per unità di superficie in euro al mq, dei valori di mercato e locazione, per tipologia immobiliare e stato di conservazione. Quando per una stessa tipologia sono valorizzati più stati di conservazione è comunque specificato quello prevalente. In particolare:

per Box, Posti auto ed autorimesse non risulta significativo il diverso apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo;
per Negozi e Centri commerciali il giudizio Ottimo (O) / Normale (N) / Scadente (S) è da intendersi riferito alla posizione commerciale e non allo stato conservativo dell’unità immobiliare.
Le quotazioni OMI, disponibili in un semestre, sono relative ai comuni censiti negli archivi catastali. E’ quindi, possibile che l’elenco dei comuni presenti in Banca Dati differisca nei diversi semestri per effetto di variazioni circoscrizionali (in esito alle quali sono costituiti nuovi comuni e soppressi altri).

Si avverte che nell’ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.

Per eventuali approfondimenti sui criteri di formazione delle zone OMI e delle quotazioni immobiliari, si rimanda alla sezione Manuali e guide. In caso di utilizzo dei dati pubblicati è necessario citare quale fonte : «Agenzia delle Entrate – OMI».

Tenuto conto che i dati delle CU di lavoro autonomo “professionale” sono utilizzate quest’anno solo in forma sperimentale, si ritiene che per l’anno d’imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”) possano essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770) ...

OGGETTO: Termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche (CU) di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (“professionale”)

Sono pervenute a questa Divisione alcune richieste di chiarimenti in merito al
termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche
(CU) di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (“professionale”).
Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dispone che, in linea generale, le
CU sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo
dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti; tuttavia,
le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la
dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei sostituti d’imposta - Modello 770, ossia entro il 31 ottobre.
L’articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, in tema di
razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari,
prevede che a partire da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate,
utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte
di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta,
rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai
dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e
professionisti).
Per questo primo anno, tuttavia, le informazioni ricavate dalle CU contenenti
compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello
Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”), saranno
utilizzate dall’Agenzia delle entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel
foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi
nell’applicativo web dedicato. Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per
l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro
autonomo “professionale” pervenute fino al 18 marzo (quest’anno il 16 marzo cade
di sabato) e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la
dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.
Ciò premesso, tenuto conto che i dati delle CU di lavoro autonomo
“professionale” sono utilizzate quest’anno solo in forma sperimentale, si ritiene che
per l’anno d’imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente
mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 (come i redditi di lavoro autonomo
“professionale”) possano essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di
presentazione del Modello 770).
Si invitano, tuttavia, i sostituti d’imposta ad attivarsi per trasmettere le
anzidette certificazioni all’Agenzia delle entrate entro il 18 marzo, poiché, in tal
modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti
che prestano assistenza fiscale (CAF e professionisti), seppur in forma sperimentale,
agevolandoli così nell’adempimento dichiarativo.
Si evidenzia, infine, che dal prossimo anno le informazioni presenti nelle CU
contenenti redditi dichiarabili mediante il modello Redditi persone fisiche saranno
ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
pertanto, a partire dalle CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024, l’invio di tutte le
certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante
il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo
“professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.
Per completezza, si segnala che resta ferma, a regime, la possibilità per i
sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del Modello 770
(31 ottobre) le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730
né con il modello Redditi persone fisiche, come ad esempio i redditi assoggettati a
tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione
per la tassazione ordinaria (es. arretrati e TFR).
******

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE

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