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Cassa Integrazione Guadagni: a gennaio 2024 autorizzate 49,1 milioni di ore
+68,6% rispetto a dicembre 2023
+16,8% rispetto a gennaio 2023

Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese di gennaio sono state 49,1
milioni, il 68,6% in più rispetto al precedente mese di dicembre (29,1 milioni) ed il 16,8% in più rispetto a
gennaio 2023, nel corso del quale erano state autorizzate 42,0 milioni di ore.
Per quanto riguarda le singole tipologie di intervento, si registra quanto segue:

CIG ordinaria
Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a gennaio 2024 sono state 24,1 milioni. Nel precedente
mese di dicembre erano state autorizzate 20,7 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è
del +16,3%. Rispetto a gennaio 2023 (16,7 milioni di ore autorizzate) la variazione tendenziale è stata del
+44,4%.

CIG straordinaria
Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a gennaio 2024 è di 23,7 milioni (di cui 8,1
per solidarietà). La variazione congiunturale rispetto al mese precedente è pari a +219,2% (7,4 milioni di
ore a dicembre 2023), mentre rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell’anno precedente (23,5
milioni di ore) la variazione tendenziale è pari a +0,6%.

CIG in deroga
Gli interventi in deroga registrano valori residuali: nel mese di gennaio 2024 sono stati pari a 134mila ore,
con una variazione congiunturale del +22,3% rispetto al mese precedente ed una variazione tendenziale del
+498,1% rispetto a gennaio 2023 (22mila ore).

Fondi di solidarietà
Il numero di ore autorizzate a gennaio 2024 nei fondi di solidarietà è pari a 1,2 milioni e registra un
incremento del +35,1% rispetto al mese precedente. Poiché nel mese di gennaio 2023 le ore autorizzate
erano state 1,8 milioni, la variazione tendenziale è del -34,6%

Comunicato Stampa INPS

 

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Sud e Isole si caratterizzano per pagamenti regolari meno frequenti rispetto al Nord Italia (28,6% vs. 47,7%) e un’incidenza più che doppia dei ritardi oltre i trenta giorni dalla scadenza (15% vs. 6,5%)
Guardando alla puntualità dei pagamenti delle imprese italiane, l’ultimo trimestre del 2023 si chiude con indici migliorativi rispetto a quelli della fine del 2019 (valori pre-pandemia). I pagamenti regolari segnano infatti un +18,4% e quelli in ritardo diminuiscono del 10% entro 30 giorni e dell’ 8,6% oltre i 30 giorni.

È quanto emerge dallo Studio Pagamenti realizzato da CRIBIS, società del gruppo CRIF specializzata nella business information, aggiornato al 31 dicembre 2023.

Rimanendo sull’anno appena terminato, i valori di Q4 2023 sono sostanzialmente in linea con quelli del trimestre precedente: nessuna variazione sui pagamenti regolari (41,1%) e una lieve diminuzione dei ritardi entro i 30 giorni (49,3% contro il 49,5%) a favore di quelli oltre i 30 giorni, che salgono dal 9,4% al 9,6%. In generale, le istantanee trimestrali scattate da Cribis nel corso del 2023 mostrano, a fronte di una stabilizzazione del numero dei pagamenti puntuali, una leggera crescita dei ritardi oltre i 30 giorni dalla scadenza, che passano dal 9,1% alla fine del 2022 (Q4 2022) al 9,6% alla fine del 2023.

Lo Studio Pagamenti evidenzia differenze rilevanti per aree geografiche (le regioni del Nord Italia sono più puntuali), settori merceologici (soffrono la ristorazione, le industrie alimentari e la GD/DO) e dimensioni delle aziende (le microimprese mostrano performance migliori in termini di pagamenti regolari, mentre quelle di dimensioni maggiori sono meno propense ai ritardi gravi).

 

Le macro-aree geografiche e le province
Dall’analisi sulle macro-aree geografiche il Nord Est risulta l’area più affidabile con il 47,7% di pagamenti regolari, mentre le imprese del Sud e Isole mostrano un comportamento meno virtuoso con solo il 28,6% di pagamenti effettuati alla scadenza, uno scarto di 19,1% punti percentuali. Bene Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, le cui imprese pagano entro scadenza rispettivamente nel 51,4%, 48,8% e 47,6% dei casi, mentre ci sono maggiori criticità per Campania (28,5%), Calabria (25%) e Sicilia (23,1%).

La differenza si riscontra anche nei ritardi oltre i trenta giorni dalla scadenza: sono il 6,5% nel Nord Est (il Trentino è la regione più virtuosa con il 5,4%) e il 15% nell’area Sud e Isole (la Sicilia è la regione meno virtuosa con il 18,3%). Anche i tempi medi dei pagamenti sono polarizzati geograficamente: le regioni più puntuali sono Trentino-Alto Adige e Liguria (a pari merito con 61 giorni), mentre quella meno puntuale è la Calabria (76).

 

Dettaglio per provincia
Coerentemente con i dati regionali, i dettagli provinciali riflettono le differenze tra le macroaree geografiche: nel ranking di Cribis sulla puntualità dei pagamenti, le posizioni più alte sono occupate da province della Lombardia (Sondrio, Bergamo, Brescia), mentre quelle più basse da province della Sicilia e della Calabria (Palermo, Reggio Calabria, Trapani).

 

I ritardi superiori ai 30 giorni nei settori merceologici
A livello di settori merceologici, rispetto al trimestre precedente i ritardi gravi delle industrie chimiche risultano in peggioramento registrando un incremento del 19,5% dei pagamenti oltre i 30 giorni dalla scadenza, seguite dalle industrie della carta che segnano un +17,2%.

In termini assoluti i comparti più sofferenti sono quelli della ristorazione (19,9% dei pagamenti oltre i 30 giorni dalla scadenza), delle industrie alimentari (12,3%) e della GD/DO (12,2%). Agli estremi opposti le industrie dei macchinari, attrezzature elettriche ed elettroniche (4,1%), quelle della carta (3,4%, nonostante il succitato aumento dei ritardi), e le industrie della gomma (3,1%).

 

Abitudini di ritardo per tipologia di azienda
Per quanto riguarda le dimensioni delle aziende coinvolte nello studio, le microimprese confermano una performance positiva nella classe di pagamento alla scadenza con una regolarità del 43%, ma registrano anche un maggiore livello di ritardi gravi (10,5%) rispetto alla media. All’opposto, le grandi aziende hanno più ritardi lievi (80%), meno pagamenti regolari (15,3%), e meno pagamenti in ritardo grave (3,9%, il valore più basso tra tutte le tipologie di azienda).

Al crescere delle dimensioni dell’impresa cresce anche il numero di aziende che rientrano nella classe dei ritardi lievi: l’incidenza è del 55,5% per le aziende di piccole dimensioni, del 67,1% per quelle medie e dell’80,8% per quelle di grandi dimensioni. D’altra parte, maggiori sono le dimensioni dell’impresa e minore è l’incidenza dei ritardi gravi: si tratta del 10,5% per le microimprese, 6,4% per quelle piccole, 4,7% per le medie e 3,9% per le grandi.

Comunicato stampa CRIBIS

 

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Entro la fine di febbraio sarà operativa per PMI e professionisti l’estensione dell’importo massimo garantito a 5 milioni di euro stabilità dalla riforma del Fondo di garanzia. Il 29 del mese corrente è infatti la data entro la quale, come comunica la circolare n. 3/2024 del Gestore del Fondo Mediocredito Centrale, sarà adottato il nuovo metodo dei cosiddetti “premi esenti” per calcolare il contenuto agevolativo delle garanzie (cioè l’ESL, l’Equivalente sovvenzione lordo). Calcolo necessario per verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato.

L’attuale sistema di quantificazione dell’ESL, per espressa previsione della Commissione europea, può essere utilizzato soltanto per le PMI e per importi garantiti fino a 2,5 milioni. Un nuovo metodo è in corso di definizione e dovrà essere approvato dalla Commissione europea per consentire a PMI, Mid Cap e professionisti di beneficiare del nuovo limite di 5 milioni.

In attesa di tale approvazione sarà possibile, solo per PMI e professionisti, utilizzare il metodo che prevede l’applicazione di un premio annuo definito in base alla classe di valutazione (classe di rating) del soggetto beneficiario finale determinata dal modello di valutazione del Fondo. Il premio può variare dallo 0,8% al 6,3%, con l’applicazione dell’aliquota fissa del 3,8% qualora non sia possibile determinare la classe di rating del soggetto beneficiario finale o dell’impresa controllante.

Nel dettaglio, il premio teorico di mercato totale sarà determinato calcolando i premi annui in funzione dell’importo garantito sul capitale residuo per ciascun anno di durata dell’operazione finanziaria e attualizzando gli stessi al momento della concessione della garanzia attraverso il tasso di riferimento comunitario. Per determinare il valore finale dell’ESL sarà necessario calcolare la differenza tra il premio teorico di mercato totale e l’importo dell’eventuale commissione “una tantum” versata per l’ammissione alla garanzia. Si specifica che il calcolo del premio viene effettuata esclusivamente ai fini della determinazione dell’ESL e che, di conseguenza, non comporta il pagamento dello stesso da parte del soggetto beneficiario.

Il nuovo metodo sarà applicato soltanto quando l’importo garantito totale per singolo beneficiario, sommando la nuova operazione con quelle già in essere, sarà compreso tra 2,5 e 5 milioni di euro.

Mediocredito Centrale comunicherà la data di entrata in vigore dei “premi esenti” insieme a ulteriori dettagli operativi.

News Fondo di Garanzia

 

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ABI Rapporto mensile - Febbraio 2024 - Principali evidenze - Comunicato stampa
Gli andamenti dell’economia dell’area dell’euro e di quella italiana continuano a mostrare che gli effetti della politica monetaria restrittiva realizzata dalla BCE
continuano a manifestarsi. Tali effetti possono cogliersi anche nel mercato bancario in Italia. Tuttavia, negli ultimi mesi si stanno manifestando primi segnali di
diminuzione dei tassi di mercato rispetto ai precedenti valori massimi.

TASSI DI MERCATO
1. Il tasso sui BTP nei primi 14 giorni di febbraio è stato in media del 3,88%, in
diminuzione di 111 punti rispetto al massimo registrato a ottobre 2023.
2. Il tasso IRS (molto usato nei mutui) a 10 anni nei primi 14 giorni di febbraio è
stato in media del 2,69%, in diminuzione di 83 punti rispetto al massimo
registrato a ottobre 2023.
3. Il tasso sui BOT a sei mesi nei primi 14 giorni di febbraio è stato in media del
3,66%, in diminuzione di 39 punti rispetto al massimo registrato a
ottobre 2023.
4. Il tasso Euribor a 3 mesi nei primi 14 giorni di febbraio è stato in media del
3,91%, in calo di 10 punti rispetto al massimo registrato a ottobre 2023.

TASSI DI INTERESSE SUI PRESTITI
5. Tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento in diminuzione:
• il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è
diminuito a gennaio 2024 al 3,99%, rispetto al 4,42% di dicembre 2023 e
dal 4,50% di novembre 2023;
• il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è
sceso a gennaio 2024 al 5,39% dal 5,46% di dicembre 2023 e al 5,59% di
novembre 2023;
• il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è stato
a gennaio 2024 del 4,76%, stesso valore di dicembre e novembre 2023.


TASSI DI INTERESSE SULLA RACCOLTA
6. Il tasso praticato sui nuovi depositi a durata prestabilita (cioè certificati di
deposito e depositi vincolati) a gennaio 2024 è salito al 3,83%. A dicembre
2023 tale tasso era in Italia superiore a quello medio dell’area dell’euro
(Italia 3,78%; area dell’euro 3,57%). Rispetto a giugno 2022, quando il
tasso era dello 0,29% (ultimo mese prima dei rialzi dei tassi BCE),
l’incremento è di 354 punti base.
1 Il rapporto mensile dell’Abi rende disponibili una serie di informazioni quantitative che sono in anticipo rispetto
ad ogni altra rilevazione in proposito. Tale possibilità è determinata dal fatto che le banche sono i produttori
stessi di queste informazioni.

7. Il rendimento delle nuove emissioni di obbligazioni bancarie a tasso fisso
a gennaio 2024 è 4,66%, con un incremento di 335 punti base rispetto a
giugno 2022 quando era l’1,31%.
8. A gennaio 2024 il tasso medio sul totale dei depositi (certificati di deposito,
depositi a risparmio e conti correnti), è aumentato allo 0,99% (0,32% a giugno
2022).
9. Il tasso sui soli depositi in conto corrente è cresciuto allo 0,55%, tenendo
presente che il conto corrente permette di utilizzare una moltitudine di servizi e
non ha la funzione di investimento (cfr. Tabella 2).

MARGINE TRA TASSO SUI PRESTITI E TASSO SULLA RACCOLTA
10.Il margine (spread) sulle nuove operazioni (differenza tra i tassi sui nuovi
prestiti e la nuova raccolta) con famiglie e società non finanziarie a gennaio 2024
è sceso a 151 punti base (208 punti nel mese precedente).

RACCOLTA DA CLIENTELA
11.La raccolta indiretta, cioè gli investimenti in titoli custoditi presso le banche,
presenta un incremento di oltre 226 miliardi tra dicembre 2022 e
dicembre 2023 (148,9 miliardi famiglie, 24,8 imprese e il restante agli altri
settori, imprese finanziarie, assicurazioni, pubblica amministrazione).
12.Conseguentemente, i soli depositi, nelle varie forme, sono scesi a gennaio
2024 del 2% rispetto a gennaio 2023, diminuzione in rallentamento rispetto
a dicembre 2023 (-3,1%).
13.A gennaio 2024 la raccolta a medio e lungo termine, tramite obbligazioni, è
cresciuta rispetto ad un anno prima (+22%), in accelerazione rispetto a
dicembre 2023 (+18,2%).
14.La raccolta diretta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni)
a gennaio 2024 è risultata in aumento dello 0,50% su base annua (-0,9% a
dicembre 2023; cfr. Tabella 3), tornando quindi a crescere.

PRESTITI BANCARI
15.Il calo dei volumi di credito è coerente con il rallentamento della crescita economica che contribuisce a deprimere la domanda di prestiti: a gennaio
2024, i prestiti a imprese e famiglie sono scesi del 2,9% rispetto a un anno prima, mentre a dicembre 2023 avevano registrato un calo del 2,5%,
quando i prestiti alle imprese erano diminuiti del 3,7% e quelli alle famiglie dell’1,3%.

SOFFERENZE
16.Le sofferenze nette (cioè al netto di svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle banche con proprie risorse) a dicembre 2023 sono state 16,6 miliardi di
euro (17,7 miliardi a novembre). Se confrontato con il livello massimo delle sofferenze nette, raggiunto nel novembre 2015 (88,8 miliardi), il calo è di 72,2
miliardi. 17.Il rapporto sofferenze nette su impieghi totali è allo 0,98% a dicembre 2023 (1,04% a novembre 2023; 4,89% a novembre 2015.

 

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Decreto direttoriale 21 febbraio 2024 - Certificazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione
Decreto direttoriale attuativo del DPCM 15 settembre 2023 recante la disciplina per la certificazione del credito di imposta in materia di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

VISTO l’art. 23, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2022, che, al fine di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'art. 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio;

VISTO il secondo periodo del succitato comma 2 dell’art. 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, ai sensi del quale la predetta certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9; VISTO il terzo periodo del medesimo comma 2 dell’art. 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, ai sensi del quale analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019; VISTO il comma 3 del medesimo art. 23 che demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dello sviluppo 2 economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione dei requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della suddetta certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità e l’istituzione di un apposito Albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico; VISTO, inoltre, il secondo periodo del suddetto comma 3 del citato art. 23 che prevede che, con il medesimo decreto, siano stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura; VISTO il comma 4 del citato art. 23 che prevede che, ferme restando le attività di controllo previste dal comma 207 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione di cui al comma 2 esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata; VISTO il comma 198 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha disposto l’introduzione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, applicabile alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi da 199 a 206 dello stesso articolo; VISTO, in particolare, il comma 200 del predetto art. 1, che considera attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lett. m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, demandando al Ministro dello sviluppo economico il compito di dettare con apposito decreto i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); VISTO il successivo comma 201 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019, che considera attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, per tali intendendosi un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo di produzione che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori produttivi, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE; VISTO, inoltre, il comma 202 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019, che considera attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari, disponendo che con lo 3 stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione del credito d'imposta anche in relazione alle medesime attività di design e ideazione estetica svolte in settori diversi da quelli indicati; VISTI, altresì, i commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019, che prevedono una maggiorazione della misura del credito d'imposta spettante per le attività d'innovazione tecnologica di cui al comma 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, come individuati dallo stesso decreto previsto dal comma 200; VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, recante “Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design”; VISTO l’art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con il quale è stato introdotto un credito d’imposta per attività in ricerca e sviluppo che ha trovato applicazione in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e in particolare gli artt. 46 e 47, concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà; VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ed in particolare l’art. 1, che modifica la denominazione del “Ministero dello sviluppo economico” in “Ministero delle imprese e del made in Italy”; VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale; VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (nel prosieguo RGPD); VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (nel prosieguo Codice privacy); VISTO l’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 settembre 2023, pubblicato in GU n. 258 Serie Generale del 4 novembre 2023, in virtù del quale “L’Albo di cui al comma 1 è tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, nel proseguo anche Direzione generale competente, che, con decreto direttoriale, stabilisce, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, le modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione 4 all’Albo, nonché le ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione, la formazione, l’aggiornamento e la gestione dello stesso”; VISTO l’art. 3, comma 7 dello stesso D.P.C.M. in virtù del quale “Con il medesimo decreto direttoriale di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto, sono inoltre stabilite le procedure informatiche attraverso le quali i certificatori inviano al Ministero delle imprese e del made in Italy la certificazione rilasciata e l’eventuale ulteriore documentazione richiesta ai sensi del successivo articolo 4”; VISTO l’art. 4, comma 4 del citato D.P.C.M. il quale dispone che “I soggetti richiedenti la certificazione sono tenuti al versamento al bilancio dello Stato dei diritti di segreteria stabiliti nella somma di euro 252 per certificazione. Con il decreto direttoriale di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto, sono stabilite le relative modalità di versamento” VISTO l’art. 3, comma 3, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2023 n. 174 che ha modificato la denominazione della “Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI” in “Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy”

DECRETA

Art. 1 (Definizioni) Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) "CIE": la Carta di Identità Elettronica che costituisce il documento d'identità personale rilasciato dal Ministero dell'Interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019; b) “D.P.C.M.”: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 04 novembre 2023, n. 258, con il quale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, è istituito l'Albo dei certificatori (di seguito indicato come “Albo”) abilitati al rilascio delle certificazioni di cui all'art. 1 del predetto decreto; c) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy; d) “responsabile tecnico”: il soggetto o i soggetti responsabili della certificazione competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca, inseriti stabilmente nell’impresa, università o ente di ricerca di cui all’art. 2, commi 4 e 5 del D.P.C.M.; e) “procedura informatica”: il sistema telematico per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo e la trasmissione delle certificazioni rilasciate, raggiungibile dall’apposita sezione del portale del Ministero; f) “SPID”: il Sistema Pubblico di Identità Digitale per l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all’art. 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005; 5 g) “pagoPA”: la piattaforma digitale di cui all’art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005, che consente ai cittadini di effettuare pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi.

Art. 2 (Oggetto) Il presente decreto reca, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, comma 2, 3 comma 7 e 4 comma 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023, emanato in attuazione dell’art. 23, comma 3 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, disposizioni in materia di modalità informatiche e termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo dei certificatori, di regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione, di formazione, aggiornamento e gestione dello stesso, di modalità informatiche attraverso le quali le imprese richiedono l’accesso alla procedura ed individuano il certificatore, i certificatori inviano al Ministero delle imprese e del made in Italy la certificazione rilasciata e l’eventuale ulteriore documentazione richiesta, di modalità per il versamento al bilancio dello Stato dei diritti di segreteria stabiliti per la certificazione e di ogni tributo dovuto. Art. 3 (Termini e modalità informatiche per l’iscrizione all’Albo) I soggetti che possiedono i requisiti previsti dal D.P.C.M. del 15 settembre 2023 inviano la domanda di iscrizione all’Albo mediante la piattaforma informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero. Le domande possono essere presentate a partire dal giorno della pubblicazione sul sito del Ministero del presente decreto e per un semestre. A partire dal 1° gennaio 2025 le domande possono essere presentate dal 1° gennaio fino al 31 marzo nonché dal 1° luglio fino al 30 settembre di ciascun anno. L’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previa autenticazione delle persone fisiche ovvero del legale rappresentante o di un suo delegato per i soggetti di cui all’art. 2, commi 4 e 5, del D.P.C.M. Ai fini della corretta compilazione della domanda, i soggetti richiedenti sono tenuti, pertanto, a verificare i dati presenti sul Registro delle Imprese e, nel caso in cui le informazioni ivi presenti non risultino aggiornate, ad effettuare le necessarie rettifiche presso il medesimo Registro. Ai fini dell’accesso alla procedura informatica, i soggetti che intendono presentare istanza di iscrizione all’Albo devono essere in possesso della seguente strumentazione: a) casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) attiva. I soggetti obbligati al possesso di una PEC dalle norme vigenti in materia sono tenuti ad utilizzare l’indirizzo di posta certificata comunicato al registro delle imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato; b) firma digitale; c) CIE, SPID o altri sistemi di identificazione indicati dalla procedura informatica associati alla persona fisica, al legale rappresentante o al suo delegato, come risultante dal Registro delle Imprese. L’iter di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo è articolato nelle seguenti fasi: 6 a) accesso alla procedura informatica; b) inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda; c) allegazione della eventuale delega nonché della ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, secondo le modalità indicate dalla procedura informatica; d) generazione del modulo di domanda in formato “.pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati inseriti dal soggetto richiedente l’iscrizione all’Albo e successiva apposizione della firma digitale; e) caricamento del modulo di domanda provvisto di firma digitale; f) versamento dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 mediante la piattaforma pagoPA e trasmissione della domanda nei termini di cui ai precedenti commi 2 e 3. A conferma del buon esito delle operazioni di caricamento e trasmissione del modulo di domanda, la procedura informatica rilascia un’attestazione di avvenuta protocollazione della domanda di iscrizione. Il soggetto che presenta domanda di iscrizione all’Albo, pena l’inammissibilità della domanda, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente provvedimento e indicato dalla procedura informatica. Le domande di iscrizione all’Albo si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di cui al comma 7, lett. f). Sono, in ogni caso, irricevibili le domande di iscrizione trasmesse tramite canali diversi dalla procedura informatica. Ciascun soggetto può trasmettere una sola domanda di iscrizione. Nel caso in cui per uno stesso soggetto risultino trasmesse più domande di iscrizione, verrà presa in considerazione l’ultima domanda acquisita in ordine cronologico entro i termini di apertura sopra indicati. Le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente provvedimento sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo indicato nella domanda di iscrizione. Il Ministero declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove questo sia causato dal malfunzionamento della suddetta casella di Posta Elettronica Certificata. Art. 4 (Contenuto della domanda) I soggetti di cui all’art. 2, comma 3 del D.P.C.M. che intendano iscriversi all’Albo sono tenuti a presentare, esclusivamente tramite la procedura informatica, la domanda di iscrizione al predetto Albo, redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.. A tal fine, i suddetti soggetti sono tenuti a dichiarare: a) il possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione come previsto dall’art. 2, comma 3 del D.P.C.M.; b) di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art 444 c.p.p. per i reati menzionati all’art. 2, comma 3, lett. 7 a) del D.P.C.M. nonché che non sussistono le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 94 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; c) di aver svolto nei tre anni precedenti comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti, con i relativi riferimenti che ne consentano l'individuazione, collegati all'erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b) del D.P.C.M.; d) la pendenza di procedimenti per i reati richiamati all’art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.C.M., ovvero di atti impositivi dell’Amministrazione finanziaria anche non resisi definitivi, ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00 ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. c) del D.P.C.M. Per titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione si intende un titolo di laurea che consenta di attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. I soggetti di cui all’art. 2, comma 4 del D.P.C.M. che intendano iscriversi all’Albo sono tenuti a presentare, esclusivamente tramite la procedura informatica, la domanda di iscrizione, redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.. A tal fine, i suddetti soggetti sono tenuti a dichiarare: a) il possesso del requisito di cui al comma 1, lett. b) nonché la pendenza degli atti e procedimenti di cui alla successiva lett. d) in capo ai soggetti di cui all’art. 94 comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 oltre che al responsabile tecnico o ai responsabili tecnici; b) il possesso da parte del responsabile tecnico o dei responsabili tecnici di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione nonché del requisito di cui al comma 1, lett. c); c) di avere sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale e di essere iscritti al registro delle imprese; d) di non essere sottoposti a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, fatta salva l'applicazione dell'art. 94, comma 5, lett. d) ultimo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; e) di non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. I soggetti di cui all’art. 2, comma 5 del D.P.C.M. che intendano iscriversi all’Albo sono tenuti a presentare, esclusivamente tramite la procedura informatica, la domanda di iscrizione, redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.. A tal fine, i suddetti soggetti sono tenuti a dichiarare: a) il possesso del requisito di cui al comma 1, lett. b) nonché la pendenza degli atti e procedimenti di cui alla successiva lett. d) in capo ai soggetti di cui all’art. 94 comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 oltre che al responsabile tecnico o ai responsabili tecnici; 8 b) il possesso da parte del responsabile tecnico o dei responsabili tecnici di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione nonché del requisito di cui al comma 1, lett. c); c) il possesso dei requisiti di cui al comma 3, lett. c) e d) in quanto compatibili;

Art. 5 (Formazione, aggiornamento e gestione dell’Albo) Il Ministero verifica entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun trimestre il possesso dei requisiti di legge da parte dei soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione. Nel primo anno di funzionamento dell’Albo tale verifica viene completata entro 90 giorni dalla domanda di iscrizione. Nei successivi 15 giorni, con provvedimento del Direttore Generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI ed il made in Italy, sulla base della delibera di un’apposita commissione composta dal Dirigente della divisione competente e da due funzionari di area terza, indicati annualmente da quest’ultimo, appartenenti alla medesima divisione, il Ministero dispone l’iscrizione all’Albo. Negli stessi termini prima indicati il Ministero può chiedere all’istante di fornire chiarimenti o trasmettere documentazione. Entro 15 giorni dalla ricezione dei chiarimenti o documenti il Ministero comunica all’interessato la decisione definitiva. In casi particolari, nel termine indicato, il Ministero può ammettere l’iscrizione con prescrizioni. L’elenco è reso consultabile attraverso l’apposita sezione del portale del Ministero. Il predetto Albo, ove disponibili, rende disponibili le seguenti informazioni: nome, cognome, titolo di laurea, dati di contatto professionale e settore di competenza (per quanto riguarda le persone fisiche); denominazione, dati di contatto professionale e settore di competenza (per quanto riguarda le imprese e gli enti). I dati di contatto professionale ricomprendono: indirizzo, recapito telefonico, e-mail e PEC. Per ogni iscritto sarà visibile pubblicamente il numero di iscrizione all’Albo con la relativa data di iscrizione. I soggetti iscritti possono aggiornare le informazioni inserite secondo le modalità indicate dalla procedura informatica, fermi restando i diritti dell’interessato di cui al Capo III del RGPD. I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare, secondo le suddette modalità, eventuali variazioni intervenute riguardo ai requisiti previsti dalla normativa contestualmente al loro verificarsi e comunque entro i successivi 15 giorni. Il Ministero, nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, esegue idonei controlli sui soggetti iscritti, anche a campione o su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la permanenza dei requisiti. In sede di controllo Albo della comunicazione di variazioni, Il Ministero può disporre la sospensione, per un periodo massimo di mesi sei, o la cancellazione dei soggetti ivi iscritti, nel caso di esito negativo dei controlli effettuati, comunicata tramite PEC contenente una sintetica motivazione. Art. 6 (Mantenimento dell’iscrizione all’Albo) A far data dal 1° gennaio 2025, gli iscritti, tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre di ciascun anno, sono tenuti a comunicare al Ministero, a pena di decadenza dal 1° gennaio 9 dell’anno successivo, tramite le modalità indicate dalla procedura informatica, la conferma della volontà di rimanere iscritti all’Albo e la sussistenza dei requisiti. La cancellazione volontaria deve essere richiesta tramite le modalità indicate dalla procedura informatica e viene disposta con provvedimento del Direttore Generale della Divisione per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy. Ai fini del mantenimento della iscrizione è necessario dimostrare la continuità nello svolgimento dell’attività, integrando, in ciascun anno successivo a quello di iscrizione, il requisito del completamento, nel triennio precedente, di idonee attività consistenti nella presentazione, valutazione, compresa la certificazione, o rendicontazione, di almeno quindici progetti collegati all’erogazione di contributi o altre sovvenzioni afferenti ad attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design. In caso di mancata integrazione del suddetto requisito per due anni consecutivi, il soggetto iscritto, valutate le attività svolte e la fattispecie concreta, può essere sospeso e successivamente cancellato dall’inizio dell’anno successivo. Art. 7 (Richiesta di accesso alla procedura e indicazione del certificatore) L’impresa interessata, tramite la procedura informatica, chiede al Ministero l’accesso alla procedura di certificazione, indicando il soggetto incaricato, selezionato tra quelli iscritti all’Albo, e comunicando la dichiarazione di accettazione del certificatore. A tal fine, l’impresa: a) accede alla procedura informatica tramite autenticazione con SPID o CIE o altra modalità indicata dalla medesima procedura; b) inserisce le informazioni e i dati richiesti per la compilazione della domanda; c) compila la scheda progetto, secondo uno schema predefinito disponibile sulla piattaforma informatica; d) seleziona il certificatore tra quelli iscritti all’Albo; e) scarica il modulo di domanda in formato “.pdf” immodificabile, generato dal sistema, per la successiva apposizione della firma digitale; f) carica il modello predisposto e controfirmato digitalmente per accettazione dal certificatore; g) predispone il versamento di cui all’art. 11. A conferma del buon esito delle operazioni di caricamento e trasmissione del modulo di domanda, la procedura informatica rilascia un’attestazione di avvenuta protocollazione. Tramite la procedura informatica, l’impresa ha la possibilità di sostituire il certificatore. Il certificatore, precedentemente selezionato, riceverà notifica di revoca dell'incarico.

Art. 8 (Sottoscrizione della certificazione) Nell’ipotesi dei soggetti ed enti di cui all’art. 2, commi 4 e 5 del D.P.C.M. la certificazione è sottoscritta da uno o più responsabili tecnici competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 3 di tale provvedimento. 10 La certificazione deve essere in ogni caso controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa, soggetto o ente o da un suo delegato ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 9 (Modalità di invio della certificazione rilasciata e della documentazione richiesta) Il certificatore, entro 15 giorni dal rilascio all’impresa, comprovato da idonea documentazione, tramite la procedura informatica, trasmette la certificazione al Ministero, notiziandone contestualmente l’impresa. Nei 90 giorni successivi il Ministero, nell’ambito dei controlli di cui all’art. l, comma 207 della legge n. 160 del 2019 e 4, comma 2 del D.P.C.M., può chiedere al certificatore, dandone notizia all’impresa, la documentazione tecnica, contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione. Il certificatore invia, con le modalità specificamente indicate, la documentazione richiesta nei 15 giorni successivi. In situazioni straordinarie, debitamente comprovate, il certificatore può presentare motivata richiesta di proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni. In ipotesi di mancato invio della documentazione integrativa richiesta, nel termine sopra indicato, il procedimento non si conclude e la certificazione non produce gli effetti vincolanti di cui all’art. 23, comma 4 del d.l. 21 giugno 2022, n. 73 e 4, comma 2 del D.P.C.M. Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa il Ministero comunica, tramite PEC, sia all’impresa che al certificatore, se negativo, l’esito del controllo, sinteticamente motivato.

Art. 10 (Trattamento dei dati personali) Il Ministero è il titolare del trattamento dei dati personali conferiti per la formazione, la tenuta ed il funzionamento dell'Albo. Il trattamento dei dati è effettuato per le finalità correlate alla formazione e tenuta dell'Albo, della loro messa a disposizione del pubblico nonché per la vigilanza sul suo corretto funzionamento ed il controllo delle certificazioni rilasciate, conformemente al conseguimento delle attività istituzionali. L’acquisizione e la conservazione dei dati sono effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. I soggetti richiedenti l’iscrizione all’Albo e le imprese che richiedono l’accesso alla procedura di certificazione sono tenuti a prendere visione ed accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella piattaforma informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero. 

Art. 11 (Versamento dei diritti di segreteria) I soggetti che richiedono la certificazione al momento della richiesta di accesso alla procedura versano l’importo di euro 252 per ogni certificazione richiesta secondo le modalità indicate dalla procedura informatica. La sostituzione del soggetto indicato per la certificazione non comporta l’obbligo di versare nuovamente tale importo.

IL DIRETTORE GENERALE Paolo Casalino

 

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Informazioni per imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini
È attivo da oggi “INPS per tutti”, il canale WhatsApp ufficiale dell’Istituto dedicato a imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini.

Il canale proporrà ogni settimana almeno cinque contenuti sulle tematiche di più stretta attualità e di maggiore interesse per gli utenti dell’Istituto. Brevi news, video, link, visual: l’INPS farà arrivare sugli smartphone degli utenti che si iscriveranno un pacchetto completo di informazioni e approfondimenti.

Aumentano così gli strumenti di comunicazione dell’INPS, da tempo presente sulle principali piattaforme social con l’obiettivo di garantire informazioni sempre più tempestive, semplici e accessibili. In questo ambito rientra l’apertura del canale WhatsApp, che sfrutta le potenzialità dell'app di messaggistica istantanea più usata in Italia, presente sui dispositivi di quasi otto italiani su dieci, per informare gli utenti iscritti in tempo reale.

“INPS per tutti” sarà uno spazio all’interno del quale saranno raccolti i più importanti aggiornamenti sui diversi temi legati alla previdenza sociale: pensioni, sostegni alle famiglie, bonus, indennità, cassa integrazione, contributi e molti altri.

I messaggi saranno contraddistinti da elementi grafici di colore diverso in base ai temi oggetto delle comunicazioni: verde per imprese e liberi professionisti, giallo per le informazioni a tema lavoro, arancione per i messaggi a tema pensione e previdenza, rosso per argomenti come sostegni, sussidi e indennità e blu per le comunicazioni di carattere istituzionale come eventi o osservatori.

Roma, 19 febbraio 2024

 

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Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto tra gennaio e dicembre sono state 585.356 (-16,1% rispetto al 2022), 1.041 delle quali con esito mortale (-4,5%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 72.754 (+19,7%)

ROMA - Nella sezione “Open data” del sito Inail sono disponibili i dati analitici delle denunce di infortunio – nel complesso e con esito mortale – e di malattia professionale presentate all’Istituto entro il mese di dicembre. Nella stessa sezione sono pubblicate anche le tabelle del “modello di lettura” con i confronti “di mese” (dicembre 2022 vs dicembre 2023) e “di periodo” (gennaio-dicembre 2022 vs gennaio-dicembre 2023).

Gli open data pubblicati sono provvisori e il loro confronto richiede cautele, in particolare rispetto all’andamento degli infortuni con esito mortale, soggetti all’effetto distorsivo di “punte occasionali” e dei tempi di trattazione delle pratiche. Per quantificare il fenomeno, comprensivo anche dei casi accertati positivamente dall’Inail, sarà quindi necessario attendere il consolidamento dei dati dell’intero 2023, con la conclusione dell’iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia. In occasione della presentazione della Relazione annuale dell’Istituto, saranno disponibili dati più consolidati rispetto a quelli diffusi con le rilevazioni mensili, corredati anche dall’informazione sugli esiti della definizione amministrativa (riconosciuti, negativi e in istruttoria).

Nel numero complessivo degli infortuni sono comprese anche le comunicazioni obbligatorie effettuate ai soli fini statistici e informativi da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Ciò premesso, nel 2023 si registra, rispetto al 2022, una decisa riduzione delle denunce di infortunio in complesso (dovuta quasi esclusivamente al notevole minor peso dei casi di contagio da Covid-19), un calo di quelle mortali e una crescita delle malattie professionali.


DENUNCE DI INFORTUNIO

Gli infortuni denunciati all’Inail entro il mese di dicembre 2023 sono stati 585.356, in calo rispetto ai 697.773 del 2022 (-16,1%), in aumento rispetto ai 555.236 del 2021 (+5,4%) e ai 554.340 del 2020 (+5,6%), e in diminuzione rispetto ai 641.638 del 2019 (-8,8%).

A livello nazionale i dati rilevati al 31 dicembre di ciascun anno evidenziano nel 2023 rispetto al 2022 un decremento dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati dai 607.806 del 2022 ai 491.165 del 2023 (-19,2%), mentre quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro, hanno fatto registrare un aumento del 4,7%, da 89.967 a 94.191.

A dicembre di quest’anno il numero degli infortuni sul lavoro denunciati ha segnato un -19,8% nella gestione Industria e servizi (dai 578.340 casi del 2022 ai 463.950 del 2023), un + 0,4% in Agricoltura (da 25.999 a 26.096) e un +2,0% nel Conto Stato (da 93.434 a 95.310). Si osservano decrementi degli infortuni in occasione di lavoro in molti settori produttivi, in particolare l’Amministrazione pubblica, che comprende l’attività degli organismi preposti alla sanità – Asl – e gli amministratori regionali, provinciali e comunali (-54,8%), la Sanità e assistenza sociale (-51,2%) e il Trasporto e magazzinaggio (-37,2%).

In controtendenza alcuni settori del comparto manifatturiero, come quelli delle bevande (+24,9%), della fabbricazione di autoveicoli (+22,0%), della riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature (+8,7%), dell’abbigliamento (+5,4%), ma anche nella fornitura di acqua-reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento (+14,3%), nelle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (+4,4%) e nelle costruzioni (+4,1%).

L’analisi territoriale evidenzia una diminuzione delle denunce di infortunio in tutte le aree del Paese: più consistente al Sud (-20,6%) e nel Nord-Ovest (-19,6%), seguiti da Isole (-18,6%), Centro (-15,9%) e Nord-Est (-9,9%). Tra le regioni con i maggiori decrementi percentuali si segnalano la Campania, la Liguria, il Molise e il Lazio.

Il calo che emerge dal confronto del periodo gennaio-dicembre 2022 e 2023 è legato sia alla componente femminile, che registra un -27,6% (da 286.522 a 207.484 casi denunciati), sia a quella maschile, che presenta un -8,1% (da 411.251 a 377.872). Il decremento ha interessato sia i lavoratori italiani (-18,9%) sia quelli comunitari (-13,7%) ed extracomunitari (-0,1%). L’analisi per classi di età rileva diminuzioni in tutte le fasce, a eccezione di quella degli under 20 (dove circa nove infortuni su 10 riguardano gli studenti) che registra un +11,7%.


CASI MORTALI

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto nel 2023 sono state 1.041, 49 in meno rispetto alle 1.090 registrate nel periodo gennaio-dicembre 2022 (-4,5%), 180 in meno rispetto al 2021, 229 in meno rispetto al 2020 e 48 in meno rispetto al 2019. Per un confronto più corretto e puntuale si dovrà fare riferimento alla Relazione annuale dell’Istituto, in occasione della quale saranno diffusi gli open data annuali con l’aggiornamento al 30 aprile 2024 del quinquennio 2019-2023, più consolidati di quelli mensili rilevati al 31 dicembre di ciascun anno.

A livello nazionale i dati del 2023 evidenziano rispetto al 2022, pur nella provvisorietà dei numeri, un decremento solo dei casi mortali in itinere, scesi da 300 a 242, mentre quelli avvenuti in occasione di lavoro passano da 790 a 799. Il calo ha riguardato solo l’Industria e servizi (da 936 a 884 decessi), mentre l’Agricoltura sale da 118 a 119 e il Conto Stato da 36 a 38.

Dall’analisi territoriale emergono cali nel Nord-Ovest (da 301 a 270 casi), nel Nord-Est (da 245 a 233) e al Centro (da 225 a 193) e incrementi al Sud (da 235 a 255) e nelle Isole (da 84 a 90). Le regioni che presentano i maggiori aumenti sono Abruzzo (+15), Friuli Venezia Giulia (+12) e Sicilia (+5), mentre i cali più consistenti sono stati registrati in Toscana (-21), Piemonte (-18) e Veneto (-12).

La flessione rilevata tra il 2022 e 2023 è legata sia alla componente femminile, i cui casi mortali denunciati sono diminuiti da 120 a 86, sia a quella maschile (da 970 a 955). In calo sia le denunce dei lavoratori italiani (da 881 a 837) sia quelle dei comunitari (da 53 a 48), mentre tra gli extracomunitari i decessi sono stati 156 in entrambi i periodi. Dall’analisi per classi di età si registrano diminuzioni nelle fasce 25-44 anni (da 297 a 256 casi) e 45-59 anni (da 510 a 457) e aumenti tra gli under 25 (da 55 a 75) e tra i 60-74enni (da 211 a 236).

Al 31 dicembre di quest’anno risultano 15 denunce di incidenti plurimi per un totale di 36 decessi, 22 dei quali con mezzo di trasporto coinvolto (stradali, ferroviari, ecc.). Nel periodo gennaio-dicembre 2022 gli incidenti plurimi erano stati 19 per un totale di 46 decessi, 44 dei quali stradali.


DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE

Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nel 2023 sono state 72.754, circa 12mila in più rispetto allo stesso periodo del 2022 (+19,7%). L’incremento è del 31,6% rispetto al 2021, del 61,6% sul 2020 e del 18,7% rispetto al 2019.

I dati rilevati al 31 dicembre di ciascun anno mostrano un aumento del 20,7% nella gestione Industria e servizi (da 50.185 a 60.591 casi), del 14,5% in Agricoltura (da 10.041 a 11.500) e del 21,0% nel Conto Stato (da 548 a 663). L’incremento delle denunce interessa tutte le aree del Paese, a partire dal Sud (+27,3%), seguito da Nord-Ovest (+20,4%), Centro (+19,7%), Nord-Est (+16,2%) e Isole (+8,4%). Tra le regioni fanno eccezione la Valle d’Aosta (-17,2%) e la Calabria (-3,2%).

In ottica di genere si rilevano 8.748 denunce di malattia professionale in più per i lavoratori, da 44.859 a 53.607 (+19,5%), e 3.232 in più per le lavoratrici, da 15.915 a 19.147 (+20,3%). L’aumento ha interessato sia le denunce dei lavoratori italiani, che sono passate da 56.128 a 66.735 (+18,9%), sia quelle dei comunitari, da 1.501 a 1.879 (+25,2%), e degli extracomunitari, da 3.145 a 4.140 (+31,6%).

Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, quelle del sistema nervoso e dell’orecchio continuano a rappresentare, anche nel 2023, le prime tre malattie professionali denunciate, seguite dai tumori, dalle patologie del sistema respiratorio e dai disturbi psichici e comportamentali.

Comunicati stampa Inail

 

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ISEE 2024 Chiarimenti Inps sull’esclusione dal calcolo dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio
La legge di Bilancio ha previsto l’esclusione dal calcolo dell’Isee, fino a un valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. L’entrata in vigore di questa disposizione, avverte l’Inps, “non è immediata essendo subordinata all’approvazione delle modifiche al regolamento sulla disciplina dell’Isee. Resta pertanto immutata la disciplina Isee relativa al patrimonio mobiliare. Rimane quindi l’obbligo di indicare nella Dichiarazione sostitutiva unica presentata da gennaio 2024 tutti i rapporti finanziari in possesso delle famiglie al 31 dicembre 2022”.
E’ quanto chiarito nel Messaggio numero 165 del 12-01-2024.

Comunicato Stampa Inps

 

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