Lo staff di tusciafisco.it segnala la pubblicazione della Circolare INAIL n. 53 (download .pdf) dell'11.11.2013, avente ad oggetto «Rilascio del Documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. D.m. 13 marzo 2013».
 
Abstract:
«Premessa
In relazione alle disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l’articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge n. 52/2012 ha disposto che il documento unico di regolarità contributiva é rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.
In attuazione di detta disposizione il Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha emanato il decreto 13 marzo 2013 con cui sono state stabilite le modalità di rilascio del Durc in presenza di una certificazione rilasciata ai sensi del d.l. 185/2008.
Infine con la circolare n. 40 del 21.10.2013, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito primi chiarimenti sulla materia.
Ciò premesso, nel fare integrale rinvio al decreto e alla circolare ministeriale, si illustra la disciplina del rilascio del Durc in presenza delle certificazioni dei crediti in discorso e si forniscono le istruzioni per gli aspetti di competenza».