Lo staff di tusciafisco.it segnala la pubblicazione della Circolare del Ministero del Lavoro n. 36 (download .pdf) del 6.9.2013, avente ad oggetto «Art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) – semplificazioni in materia di DURC – primi chiarimenti».

L’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) ha apportato alcune modifiche alla disciplina in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, al fine di rendere più celere lo svolgimento dei rapporti contrattuali tra i privati e la Pubblica Amministrazione. In particolare l’art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013, interviene sulla validità temporale del DURC stabilendo che il Documento, acquisito per le ipotesi sopra elencate, è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio. Trattasi di una disposizione introdotta, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, dalla L. n. 98/2013 – quest’ultima in vigore dal 21 agosto u.s. – e che pertanto risulta applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data. I DURC rilasciati prima del 21 agosto u.s. – atteso peraltro la mancata conversione in legge della disposizione contenuta nel D.L. n. 69/2013, che prevedeva una validità pari a 180 giorni – godranno di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente.

Di seguito il testo della circolare:
«L’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) ha apportato alcune modifiche alla disciplina in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, al fine di rendere più celere lo svolgimento dei rapporti contrattuali tra i privati e la Pubblica Amministrazione.
Con la presente circolare, d’intesa con gli Istituti, si forniscono i primi chiarimenti interpretativi della disciplina definita in sede di conversione dalla L. n. 98/2013, rinviando alle indicazioni degli Istituti previdenziali e delle Casse edili per quanto concerne la sua concreta applicazione.
Il D.L., anzitutto, ha eliminato dalla previsione di cui all’art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012), il riferimento alla concessione dei “benefici normativi e contributivi”.
Per effetto dell’intervenuta modifica, l’applicazione della predetta norma, che prevede la possibilità di rilasciare il DURC “in presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo
soggetto”, è estesa a tutte le “tipologie” di DURC.
È stato poi previsto che “in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) agli Istituti o agli Enti abilitati al rilascio”. Trattasi in realtà di una disposizione chiarificatoria sull’ambito applicativo del DURC, che lascia evidentemente inalterato l’obbligo di acquisizione del Documento nelle diverse ipotesi di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 (v. ML circ. n. 12/2012).
I successivi commi 2 e 3 dell’art. 31 del D.L. n. 69/2013 provvedono:
  • ad inserire, sia nell’art. 38, comma 3 che nell’art. 118, comma 6 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), l’obbligo di acquisizione d’ufficio del DURC da parte della stazione appaltante, già previsto dall’art. 16 bis, comma 10, D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009);
  • a rimodulare, sulla base delle ipotesi regolate dai successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo, la procedura di intervento sostitutivo per irregolarità nei versamenti contributivi, prevedendo l’obbligo di attivazione direttamente da parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del Regolamento di attuazione del codice dei contratti (D.P.R. n. 207/2010).
In particolare, il comma 4, individua gli adempimenti per i quali deve essere verificata la regolarità contributiva nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, confermando, seppur con alcune modifiche, i principi enunciati nelle circolari n. 35/2010 di questo Ministero, n. 59/2011 dell’INPS e n. 22/2011 dell’INAIL.
Pertanto la nuova disciplina prevede che il DURC “in corso di validità” debba essere acquisito:
  • “a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  • b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
  • c) per la stipula del contratto;
  • d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
  • e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale”.
L’art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013, interviene sulla validità temporale del DURC stabilendo che il Documento, acquisito per le ipotesi sopra elencate, è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio. Trattasi di una disposizione introdotta, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, dalla L. n. 98/2013 – quest’ultima in vigore dal 21 agosto u.s. – e che pertanto risulta applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data. I DURC rilasciati prima del 21 agosto u.s. – atteso peraltro la mancata conversione in legge della disposizione contenuta nel D.L. n. 69/2013, che prevedeva una validità pari a 180 giorni – godranno di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente.
Con l’art. 31, comma 5, il Legislatore ha dunque operato tre “raggruppamenti” in relazione alle fasi del contratto e dei DURC che per esse devono essere richiesti.
Il primo raggruppa le fattispecie elencate alle lettere a), b) e c) del comma 4 e comprende i DURC richiesti fino alla stipula del contratto.
La validità quadrimestrale del Documento riguarda in primo luogo il DURC relativo al comma 4, lett. a) espressamente considerato utile, se in corso di validità, anche per le ipotesi contemplate alle lettere b) e c). In pratica i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, tenuti ad acquisire il DURC, devono utilizzare il medesimo Documento – in corso di validità, ossia nell’ambito di 120 giorni dalla data del suo rilascio – ai fini della attestazione della regolarità contributiva anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) e quindi fino alla stipula del contratto.
Va tuttavia precisato che, con specifico riferimento al DURC acquisito ai fini di cui alla lett. a) (“per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”), la durata di 120 giorni di validità decorre, evidentemente, non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel Documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva.
Peraltro, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, è stato altresì previsto che il DURC acquisito per le predette fattispecie, se in corso la validità, è utilizzato anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Ferma restando l’immediata operatività di tale disposizione in relazione all’utilizzo del DURC da parte della medesima stazione appaltante, maggiori potenzialità applicative della norma potranno realizzarsi a seguito di modifiche di carattere procedurale ed informatico attivabili dagli Istituti e dalle Casse edili.
Il secondo raggruppamento si riferisce alle fasi successive alla stipula del contratto, elencate alle lettere d) e e), ad esclusione, tuttavia, della fase correlata al pagamento del saldo finale.
La formulazione del comma 5 consente di ritenere che, dopo la stipula del contratto, il DURC vada acquisito non già a partire dal momento appena successivo alla conclusione del contratto ma solo al concreto verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere d) ed e), con esclusione di quello previsto, come sopra detto, per il pagamento del saldo finale.
Pertanto, viene meno l’esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale e per ciascuna delle attestazioni e certificati elencati nelle predette lettere d) ed e).
Unica eccezione, si ribadisce, è costituita dal DURC previsto per la fase del pagamento del saldo finale, ossia per ogni pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura).
In caso di subappalto, invece, il comma 6 richiede l’acquisizione di un DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché nei citati casi previsti dall’art. 31, comma 4 lettere d) ed e), del D.L. n. 69/2013.
Il comma 8 dell’art. 31 conferma la disposizione già prevista dall’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007 in ordine al c.d. “preavviso di accertamento negativo” che impone agli Enti coinvolti nel rilascio del DURC, prima dell’emissione o dell’annullamento del Documento, di invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione assegnando, a tal fine, un termine non superiore a 15 giorni.
Il predetto comma 8, tuttavia, al fine di favorire una più rapida ed efficace definizione di questa fase, ha espressamente previsto che l’invito all’interessato avvenga mediante posta elettronica certificata o, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e che lo stesso debba sempre riportare l’indicazione analitica delle cause di irregolarità.
Stante la valenza della previsione, si sottolinea che la stessa, pur se inserita tra disposizioni tutte attinenti specificamente ai contratti pubblici, debba applicarsi ad ogni diversa tipologia di verifica operata dagli Enti previdenziali in sede di rilascio del DURC.
Per completezza si fa presente che il comma 7 riguarda l’allegazione del DURC anche nelle procedure di verifica interne all’Amministrazione parte del rapporto contrattuale.
In sede di conversione del D.L. n. 69/2013, la L. n. 98/2013 ha introdotto i commi da 8 bis a 8 sexies che prevedono ulteriori semplificazioni in relazione al rilascio del DURC per il godimento di sovvenzioni, benefici normativi e contributivi ecc.
È anzitutto previsto che alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005 (cioè i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti), da parte di Pubbliche Amministrazioni, per le quali è prevista l’acquisizione del DURC, si applicano, in quanto compatibili, le previsione del comma 3 dell’art. 31, concernenti la trattenuta dal certificato di pagamento dell’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata dal Documento.
Si prevede poi che, anche ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale, il DURC abbia una validità di 120 giorni dalla data del rilascio.
Si ribadisce inoltre il principio, già contenuto nel D.P.R. n. 445/2000, di acquisizione d’ufficio del DURC, in particolare precisando che:
  • ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le Pubbliche Amministrazioni procedenti, anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato, sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  • e che la concessione di tali agevolazioni è disposta in presenza di un DURC rilasciato in data non anteriore a 120 giorni.
Da ultimo va ricordato che, almeno sino al 31 dicembre 2014, il Legislatore ha scelto di estendere la durata 120 giorni di validità del DURC anche ai lavori edili per i soggetti privati».

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