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Gli interessi "legali" moratori da applicare automaticamente ai ritardati pagamento nell'ambito delle transazioni commerciali, per il 2° semestre 2013 (01 luglio 2013 - 31 dicembre 2013), sono da conteggiare al tasso dell'8,50%.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2013 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze che determina la percentuale degli interessi legali di mora da applicare per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192.
 

Il saggio d'interesse per il semestre 1 luglio - 31 dicembre 2013 è stato fissato allo 0,50% e, quindi, più basso a quello del semestre precedente . Sommato alla maggiorazione prevista di 8 punti, il tasso da applicare risulta pertanto dell'8,50%.
 

La disciplina sugli interessi di mora regolata dal "decreto", è applicabile ai contratti stipulati successivamente all'8 agosto 2002.  Nel D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.lgs. n. 192/2012, è prevista la decorrenza automatica degli interessi moratori, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e la tutela del credito.

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