Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA ed alle imprese sulle emissioni CEL
Pubblicata la Deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013 con cui l’Autorità fornisce indicazioni sulla corretta emissione dei Certificati di Esecuzione Lavori ai soggetti interessati: stazioni appaltanti, Società Organismi di Attestazione (SOA) ed imprese.
Il procedimento previsto nella Delibera, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, riguarda tutti i CEL utili ai fini della qualificazione dell’impresa, indipendentemente dalla loro data di emissione. Dalla data di pubblicazione dell’atto nella G.U., decadranno gli effetti della precedente Determinazione n. 6  del 27 luglio 2010.

Fonte: sito web AVCP

Di seguito il testo della deliberazione:
«Deliberazione n. 24  del 23 maggio 2013 - Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle  SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori

Il Consiglio
  • Visto l’art.  40, comma 3, lett. b) del D.Lgs 12  aprile 2006, n. 163 (d’ora innanzi “Codice”) che, in tema di qualificazione per  eseguire lavori pubblici, dispone che tra i requisiti tecnico-organizzativi  rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici di lavori pubblici  (d’ora innanzi “CEL”) da parte delle stazioni appaltanti.
  • Visto l’art. 8, comma 7, lett. a), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  (d’ora innanzi “Regolamento”) per il quale le stazioni appaltanti inseriscono  nel casellario informatico, secondo le modalità telematiche previste dall’Autorità,  i CEL entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore.
  • Visto l’art. 83, comma 7, del Regolamento ai  sensi del quale, qualora le SOA nell’attività di attestazione rilevano  l’esistenza di CEL non presenti nel casellario informatico, provvedono a darne  comunicazione alle stazioni appaltanti e all’Autorità per gli eventuali  provvedimenti da emanarsi ai sensi dell’art. 6, comma 11, del Codice.
  • Visto l’art. 83, comma 7, del Regolamento,  ultimo periodo, che sancisce che i CEL non sono utilizzabili fino al loro  inserimento nel casellario informatico.
  • Visto l’art.  6, comma 11, del Codice in tema di esercizio del potere sanzionatorio da parte  dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (d’ora innanzi “Autorità”).
  • Visto l’art. 8, comma 8, del Regolamento per  il quale, in caso di inosservanza di quanto prescritto al comma 7, si applicano  le sanzioni di cui all’art. 6, comma 11, del Codice.
  • Considerato che l’art. 6 bis del Codice dispone che, dal 1° gennaio 2013, le stazioni  appaltanti e gli enti aggiudicatori verifichino il possesso dei requisiti di  carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per le  procedure disciplinate dal Codice esclusivamente tramite la Banca Dati  Nazionale dei Contratti Pubblici (d’ora innanzi “BDNCP), istituita presso  l’Autorità.
  • Vista la  Deliberazione n. 111 del 20.12.2012 con la quale è stata data attuazione alla  previsione normativa di  cui al predetto art. 6 bis del  Codice.
  • Considerato il notevole rallentamento  nell’attività di attestazione delle imprese provocato dal mancato rilascio dei  CEL per via telematica con le conseguenti gravi ripercussioni sul regolare  andamento del mercato dei contratti pubblici.
  • Ritenuto di concorrere a ridurre gli oneri  amministrativi derivanti degli obblighi informativi che gli operatori economici  devono sostenere per partecipare alle procedure di affidamento dei contratti  pubblici.
  • Considerata l’esigenza di semplificazione del  processo di partecipazione, qualificazione e verifica dei requisiti per  l’aggiudicazione di appalti pubblici avvertita da tutti gli attori del sistema,  di ridurre i costi, accelerare e rendere più trasparente il processo di gara.
  • Ritenuto pertanto di fornire indicazioni ai  soggetti interessati in ordine alla corretta emissione dei CEL.
Delibera
Art. 1. L’impresa esecutrice di lavori  pubblici interessata alla utilizzazione di CEL ai fini della qualificazione, deve  avanzare apposita, formale richiesta di emissione alla stazione appaltante ai  sensi dell’art.8, comma 7, lett. a),  del Regolamento.
Art. 2. La stazione appaltante è tenuta ad  emettere i CEL secondo le modalità telematiche indicate dall’Autorità; a tale  scopo è possibile consultare il Manuale Utente presente sul sito dell’Autorità  all’indirizzo www.avcp.it, nella Sezione Servizi  ad accesso riservato Vai alla guida  al servizio. L’emissione  deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’impresa  esecutrice. La stazione  appaltante rilascia all’impresa richiedente copia del CEL emesso con modalità telematiche  ovvero comunica il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica.
Art. 3. L’impresa che intende avvalersi, ai  fini della qualificazione SOA, di un certificato relativo a lavori eseguiti  presso una determinata stazione appaltante, presenta alla SOA medesima copia  del CEL telematico ovvero comunica il numero di inserimento informatico del  CEL. L’impresa esecutrice che non ha ricevuto  riscontro dalla stazione appaltante a seguito di formale istanza di emissione  di CEL, può presentare alla SOA la documentazione attestante l’anzidetta  richiesta.
Art. 4. La SOA, qualora nell’attività di  attestazione di cui all’art. 40, comma 3, lett. b) del Codice, riscontra che il CEL non è presente nel casellario  informatico, ne dà diretta comunicazione alla stazione appaltante e  all’Autorità per l’eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio. La  segnalazione delle SOA di mancata ottemperanza deve essere inviata all’Autorità  corredata della documentazione di comprova dell’avvenuta ricezione da parte  della stazione appaltante della richiesta avanzata dall’impresa esecutrice  dalla quale sono computati i prescritti 30 giorni per l’emissione del CEL.
Art. 5. Il procedimento previsto nei  precedenti articoli riguarda tutti i CEL utili ai fini della qualificazione  dell’impresa, indipendentemente dalla loro data di emissione.
Art. 6. A decorrere dalla data di  pubblicazione della presente Deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica Italiana, cessa di svolgere i propri effetti la Determinazione n. 6  del 27 luglio 2010».