Il D.Lgs. 3 novembre 2008, n.173 ha modificato i limiti previsti per accedere al bilancio abbreviato di cui all'articolo 2435-bis del Codice Civile. Le disposizioni hanno trovato applicazione a decorrere dai bilanci relativi ad esercizi aventi inizio dopo il 21 novembre 2008.

Art. 2435/bis - Bilancio in forma abbreviata
Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;


2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

 

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

 

Micro-imprese articolo 2435- ter
Sono considerate micro-imprese le società di cui all’articolo 2435 bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

 

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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