Reti di imprese e quadro RS Unico Società di Capitali 2012. Incentivo fiscale - art. 42, c. 2-quater e ss., del decreto legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Reti di imprese).

L’articolo 42 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 prevede un regime di sospensione d’imposta, ai fini delle imposte sui redditi, relativamente ad una quota degli utili dell’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione, entro l’esercizio successivo, di investimenti previsti dal programma comune di un contratto di rete.
In particolare il comma 2-quater del citato articolo stabilisce che, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell’esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete, ai sensi dell’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, del 25 febbraio 2011, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete. Ai sensi del successivo comma 2-quinquies l’agevolazione, di cui al comma 2-quater, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare. I criteri e le modalità di attuazione dell’agevolazione di cui al comma 2-quater sono definiti da un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (vedasi il punto 4 del provvedimento del 14 aprile 2011).
La presente Sezione va pertanto compilata al fine di determinare la quota di utili destinata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete da portare in deduzione dal reddito d’impresa.

A tal fine nel rigo RS105, colonna 1, va indicata la quota di utili destinati al fondo patrimoniale o al patrimonio destinato all’affare relativi al periodo d’imposta di cui alla presente dichiarazione. Nella colonna 2 va indicata la quota di utili agevolabili di cui a colonna 1 che deve essere riportata nell’apposito rigo del quadro RF di determinazione del reddito di impresa o del quadro RT di determinazione del reddito in regime di “tonnage tax”, tenendo conto dei limiti di stanziamento di cui al citato comma 2-quinquies.