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Novità rateazione Equitalia

Semplificato l'accesso alla rateazione. Lo staff di tusciafisco.it segnala la pubblicazione del comunicato stampa dell' 08 maggio 2013 con cui Equitalia ha comunicato di aver aumentato le possibilità di rateizzare i debiti esattoriali, alzando da 20mila a 50mila euro, la soglia massima, che consente di chiedere, semplicemente con una richiesta motivata, la dilazione della somma da pagare.

Lo staff di tusciafisco.it segnala la pubblicazione della Direttiva di gruppo Equitalia n. 7/2012 del 1 marzo 2012 (download .pdf), avente ad oggetto le «Nuove disposizioni in materia di rateazioni».

In sintesi le novità:
  • innalzata la soglia per la concessione automatica della rateazione da 5.000 a 20.000 €;
  • innalzata da 25.000 € a 50.000 € la soglia di debito da rateizzare che necessita la comunicazione relativa alla determinazione dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa sottoscritta dai professionisti abilitati;
  • l’indice Alfa non è più reputato in termini di soglia di accesso, ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili (al contrario rimane l'Indice di Liquidità quale soglia di accesso alla dilazione se il valore è inferiore a 1).
Importanti cambiamenti sono stati apportati anche con il dl 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012, in base al quale:
  • è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione;
  • l’Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate. L’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione;
  • il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
  • si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate due rate consecutive. Precedentemente era prevista la decadenza con il mancato pagamento della prima rata o successivamente, di due rate, anche non consecutive;
  • anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell’Agenzia delle entrate è possibile chiedere a Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella.
La domanda di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell’Agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia.

 

Di seguito il testo integrale della Direttiva di gruppo Equitalia n. 7/2012:
«1. Innalzamento della soglia di debito per ottenere la dilazione a semplice istanza motivata
Dall’entrata in vigore delle modifiche all’art. 19, del DPR n. 602 del 1973 e all’art. 26 del d.lgs. n. 46/1999 ad opera dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 36, del decreto legge n. 248/2007 la materia della rateazione è stata oggetto di numerosi interventi sia di natura normativa che di carattere operativo interno. Grazie all’esperienza maturata in questi anni nell’ambito di tale disciplina è possibile affermare che lo strumento della rateazione non solo ha permesso a milioni di contribuenti in difficoltà di regolarizzare la propria situazione debitoria ma ha anche contribuito alla tenuta dei volumi di riscossione per tutto il Gruppo.
Per integrare i benefici che possono derivare da una maggiore semplificazione dell’istituto della rateazione è stata ravvisata l’opportunità di elevare da 5.000 euro a 20.000 euro la soglia di debito fino alla quale la rateazione potrà essere concessa a semplice istanza di parte. L’innalzamento della predetta soglia contribuirà a determinare uno snellimento burocratico per gli uffici delle società del Gruppo preposti alla trattazione delle istanze di rateazione ed una maggiore semplificazione degli adempimenti amministrativi - in termini di documentazione da produrre - a carico dei contribuenti ai fini dell’ottenimento della dilazione.
Pertanto, le istanze di rateazione per importi fino a 20.000 euro dovranno essere accettate senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica.
Alla luce di tale modifica, per importi fino a 20.000 euro viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili concedibili, fermo restando, in ogni caso, che l’importo di ciascuna rata dovrà essere almeno pari a 100 euro, salvo che in particolari situazioni di maggiori difficoltà e previo coinvolgimento dei livelli superiori di responsabilità da parte delle competenti strutture. Al riguardo, il prospetto di determinazione delle rate per scaglioni di importo fino a 5.000 euro, di cui all’allegato n. 1 della direttiva DSR/NC/2008/017 del 13 maggio 2008, non trova più attuazione.
Evidenziamo inoltre che, per i soggetti di cui ai paragrafi 2 e 3 della direttiva DSR/NC/2008/036, viene elevata da 25.000 euro a 50.000 euro la soglia di debito da rateizzare in relazione al quale è fatto obbligo di corredare l’istanza con la comunicazione relativa alla determinazione dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa, sottoscritta dai professionisti abilitati (cfr. le direttive DSR/MR/2008/002 del 24 luglio 2008, DSR/MR/2009/003 del 10 luglio 2009 e la Direttiva di Gruppo n. 5 del 13 febbraio 2012).

2. Individuazione della situazione di obiettiva difficoltà per le società e altre categorie giuridiche di soggetti diverse dalle persone fisiche o dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati
Come è noto, le istanze di dilazione presentate dalle società e comunque dalle altre categorie giuridiche di soggetti diverse dalle persone fisiche o dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, vengono esaminate valutando la sussistenza della situazione di temporanea obiettiva difficoltà mediante l’applicazione dei parametri costituiti dall’Indice di Liquidità e dall’Indice Alfa.
Al momento, per accedere alla rateazione è necessario che l’Indice di Liquidità sia inferiore ad 1 e l’Indice Alfa sia superiore a 3. Tuttavia, nell’ottica di estendere il più possibile il beneficio della dilazione, si ritiene che l’indice Alfa non debba più essere considerato in termini di soglia di accesso ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili secondo il seguente prospetto:

 

 

Indice
Alfa
 
da
a
N° massimo di rate
0
2
18
2,1
4
36
4,1
6
48
6,1
8
60
8,1
 
72

Rimangono, invece, invariate le modalità di calcolo dell’Indice di Liquidità e la sua valenza quale soglia di accesso all’istituto della dilazione laddove tale valore sia inferiore ad 1».

Novità correlata: In base al DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 - «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento» (cosiddetto Decreto “semplificazioni fiscali”) l’ipoteca esattoriale (così come prevista dall'art. 77 del DPR 602/73) non è adottabile se il credito per cui si procede, complessivamente, non supera i 20.000 euro.
 

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