Il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, anche conosciuto come “forfettino”, riguarda le persone fisiche (comprese le imprese familiari) che intraprendono una nuova attività artistica, professionale o di impresa.

I requisiti per accedere al regime sono:

  • non avere esercitato negli ultimi 3 anni un’attività artistica, professionale o di impresa, anche in forma associata e familiari (C.M. 3 gennaio 2001, n. 1/E);
  • l’attività da esercitare non deve essere prosecuzione di un’altra attività svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del tirocinio obbligatorio ai fini dell’esercizio delle arti o professioni;
  • compensi di lavoro autonomo o ricavi inferiori a € 30.987,41 (per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi) ovvero € 61.974,83 (per le imprese aventi ad oggetto altre attività);
  • devono essere regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

Qualora venga perseguita un’attività di impresa svolta in precedenza da altro soggetto (cessione o successione nell’azienda) l’ammontare dei relativi ricavi realizzati nel precedente periodo di imposta a quello di riconoscimento del predetto beneficio non sia superiore a € 30.987,41 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi ovvero € 61.974,83 per le imprese aventi ad oggetto altre attività (C.M. 1/E/2001).

Esercizio di più attività: qualora i contribuenti che si avvalgono del regime agevolato esercitino contemporaneamente più attività, ai fini dell’individuazione del limite dei compensi o ricavi si fa riferimento all’attività esercitata in via prevalente. La somma dei ricavi o compensi relativi alle singole attività non può superare detti limiti (Provvedimento 14 marzo 2001).

Obblighi contabili: la Circolare ministeriale 26 gennaio 2001, n. 8/E e la Circolare ministeriale 9 marzo 2001, n. 23/E hanno chiarito che i contribuenti che si avvalgono di tale regime sono esonerati dai seguenti adempimenti:

  • registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA;
  • liquidazioni e versamenti periodici dell’IVA;
  • versamento dell’acconto annuale IVA;
  • versamento delle addizionali comunali e regionali IRPEF;
  • applicazione della ritenuta di acconto sui ricavi e compensi relativi ai redditi agevolati da parte dei sostituti di imposta.

I contribuenti che accedono al regime delle nuove iniziative sono invece obbligati a seguire i seguenti adempimenti:

  • conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
  • fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
  • presentazione delle dichiarazioni annuali (compresa la comunicazione annuale dei dati IVA, se non rientrano nei limiti previsti per l’esonero);
  • versamento annuale dell’IVA;
  • versamento dell’acconto e del saldo dell’IRAP;
  • versamento dell’imposta sostitutiva da effettuare entro i termini stabiliti per il versamento a saldo dell’IRPEF;
  • tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti di imposta previsti dell’art. 21, DPR 600/1973.

Imposte dirette: il reddito è soggetto ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 10% del reddito. Nel caso di impresa familiare l’imposta è dovuta dall’imprenditore sull’intero reddito, al lordo delle quote attribuite ai collaboratori familiari e al coniuge (C.M. 8/E/2001). L’ammontare del reddito soggetto ad imposta sostitutiva dovrà essere tenuto in considerazione ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari.
Il reddito è soggetto all’Irap secondo le norme ordinarie di applicazione.

IVA: il reddito è soggetto ad IVA, rimane obbligatoria la comunicazione annuale dati IVA e la dichiarazione e il versamento annuale dell’IVA.

Comunicazioni: coloro che vogliono avvalersi dei regimi fiscali agevolati comunicano la scelta operata in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, utilizzando il modello approvato con Provvedimento del 14 marzo 2001. La scelta operata vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un periodo di imposta e può essere revocata, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il medesimo modello.

Cessazione del regime agevolato: il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ha durata massima di 3 anni e si applica per il primo periodo di imposta in cui ha inizio l’attività e per i due successivi. Il regime fiscale agevolato cessa e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

  • in caso di revoca da parte del contribuente o comunque trascorsi i 3 anni di durata massima;
  • nel periodo di imposta successivo, se i compensi o i ricavi superano i limiti di 30.987,41 € per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi ovvero 61.974,83 per le imprese aventi ad oggetto altre attività;
  • a decorrere dallo stesso periodo di imposta, qualora i compensi o i ricavi superino del 50% gli importi limite per godere del regime fiscale agevolato.