Sono obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria, a prescindere dall'ammontare del fatturato, le società di capitali (SpA, Srl, Saa).

Il regime di contabilità ordinaria è obbligatorio per i soggetti sotto indicati:
  • Società di capitali ed enti commerciali soggetti ad IRES che svolgono attività commerciale (la contabilità ordinaria è obbligatoria indipendentemente dal volume di ricavi);
  • Imprese individuali e società di persone che hanno conseguito, nel periodo di imposta precedente, ricavi superiori a € 400.000 (se esercitano attività di servizi), € 700.000 (se esercitano altre attività) oppure hanno optato per il regime ordinario.
I soggetti obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria devono tenere i seguenti registri contabili (art. 2214 c.c.):
  • Libri sociali (art. 2421 c.c.): libro dei soci; libro verbali assemblee; libro verbali consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione; libro del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione (se esistenti); libro verbali comitato esecutivo (se esistente); libro delle obbligazioni e delle assemblee degli obbligazionisti (se sono stato emesse obbligazioni); libro degli strumenti finanziari (se emessi, art. 2447-sexies c.c.)
  • Libro giornale (art. 2214 e 2216 c.c.), deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’impresa
  • Libro degli inventari (art. 2214 e 2217 c.c.), deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, l’inventario si chiude con il bilancio e con il contro dei profitti e delle perdite. L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro 3 mesi dal termine della presentazione della dichiarazione dei redditi
  • Registri obbligatori ai fini IVA (fatture di acquisto e fatture emesse)
  • Registro beni ammortizzabili (non sempre obbligatorio)
  • Registro riepilogativo di magazzino (non sempre obbligatorio)
  • Registri previsti per i dipendenti (libro paga; libro matricola; libro infortuni)
PASSAGGIO ALLA CONTABILITÀ ORDINARIA
Le imprese individuali e le società di persone che non raggiungono i limiti di fatturato per la contabilità ordinaria, possono comunque esercitare l’opzione nella dichiarazione IVA relativa all’anno precedente o nella dichiarazione di inizio attività. L’opzione ha effetto fino a revoca e comunque per almeno 3 anni per la scelta dei regime di determinazione dell’IVA e per almeno un anno per la scelta dei regimi contabili.

Vale comunque il comportamento concludente, l’articolo 1, DPR 10 novembre 1997, n. 442 stabilisce infatti che non è più prevista l’opzione preventiva obbligatoria in quanto sia l’opzione che la revoca di regime di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono:
  • dal comportamento concludente del contribuente;
  • dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.