L’agevolazione è prevista in favore delle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete e consiste in un regime di sospensione di imposta di cui possono fruire gli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune, preventivamente asseverato. Detto beneficio spetta a condizione che le somme accantonate siano destinate al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma di rete.

In merito alla determinazione dell’importo agevolabile viene stabilito, altresì, che gli utili che non concorrono alla formazione del reddito non possono eccedere, in ogni caso, il limite di euro 1.000.000 per ciascuna impresa, nonché per ciascun periodo d’imposta in cui è consentito l’accesso all’agevolazione, fermo restando il limite stabilito dal comma 2-quinquies pari a 20 milioni di euro per l’anno 2011 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Il regime di sospensione di imposta cessa, e quindi gli utili accantonati concorrono alla formazione del reddito, nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete.
Il beneficio fiscale in commento opera esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare. Per il periodo d’imposta successivo, l’acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in mancanza delle previsioni di cui al comma 2-quater.

L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini dell’IRAP.

Sotto il profilo temporale si rileva che l’agevolazione opera fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012. In proposito si sottolinea che il comma 2-septies dell’articolo 42 subordina l’operatività della norma in commento all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, par. 3, del TFUE (c.d. clausola di stand still).

Si evidenzia infine che l’adesione al contratto di rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo in questione, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso.

COME E QUANDO VA RICHIESTA L'AGEVOLAZIONE
Per ottenere il beneficio fiscale, nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 23 maggio di ciascun anno, le imprese interessate devono presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione deve essere effettuata telematicamente, direttamente o tramite un intermediario abilitato a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), utilizzando il software "AGEVOLAZIONERETI". L’Agenzia delle Entrate comunicherà, con appositi provvedimenti, la percentuale massima del risparmio d’imposta spettante per ciascuna annualità.

Per scaricare la modulistica per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati necessari per usufruire dell'agevolazione cliccare qui