Dichiarazione Conai. Tutti i soggetti obbligati all’applicazione del Contributo Ambientale sono tenuti a dichiarare a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale. Tutte le Dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento. La periodicità potrà essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell’ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, nell’anno precedente.

Ogni importatore deve seguire regole differenti (o scegliere tra opzioni diverse) in funzione dei materiali importati (imballaggi vuoti, materie prime, merci imballate) e a seconda del fatto che questi materiali siano destinati a Utilizzatori, ad altri operatori o a uso diretto da parte dell’importatore stesso.
 
Gli importatori di imballaggi sono tenuti a dichiarare gli imballaggi vuoti con il modulo 6.1 e gli imballaggi pieni con il modulo 6.2 che possono essere inviati a CONAI con periodicità diverse, in funzione della propria classe di dichiarazione.
 
Procedura ordinaria - mod. 6.2
È la modalità generale di dichiarazione periodica per l'importazione di imballaggi pieni. Il Contributo Ambientale viene determinato in base al peso complessivo degli imballaggi importati nel periodo di riferimento, suddivisi per materiale e, per la carta e la plastica, per fascia contributiva /tipologia di imballaggi.
 
Procedura semplificata - mod. 6.2
Rappresenta una facilitazione delle modalità di calcolo e versamento del Contributo Ambientale, consentendo di effettuare calcoli forfetari per la determinazione del Contributo stesso. La procedura semplificata è applicabile:
-esclusivamente all’importazione di imballaggi pieni (merce imballata);
-in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l’elevato numero di fornitori esteri, l’impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l’eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse)
La formula di semplificazione prevede una suddivisione principale tra due categorie di imballaggi pieni importati:
-importazione di prodotti alimentari;
-importazione di prodotti NON alimentari.
Il Contributo Ambientale viene determinato in base a un calcolo forfetario su qualunque valore di acquisto delle merci imballate al netto di IVA e spese di trasporto.
 
Le aliquote per l’anno 2022, indipendentemente dal valore complessivo delle importazioni, sono le seguenti:
Importazione di prodotti alimentari
Aliquota dello 0,17% sul valore complessivo delle importazioni.

Importazione di prodotti NON alimentari
Aliquota dello 0,08% sul valore complessivo delle importazioni.

CONAI prevede inoltre che le imprese possano, in alternativa, utilizzare la procedura del calcolo forfetario in base a un unico contributo sul peso dei soli imballaggi delle merci importate: 90,00 Euro/t senza distinguere tra i sette materiali di imballaggio, né tra imballaggi primari, secondari e terziari, né tra alimentari e non alimentari.

Gli importi risultanti dalla Dichiarazione periodica devono essere versati al ricevimento delle relative fatture da parte di CONAI.

Esenzioni per export (sia in altri Paesi UE che Extra UE)
Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all’estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale. CONAI prevede varie procedure di esenzione:
-una procedura ex-post che consiste nel documentare a consuntivo i quantitativi esportati (per singolo materiale) e richiedere il rimborso del Contributo Ambientale versato su questi quantitativi;
-una procedura ex ante che consiste nel determinare preventivamente la quota di esportazione prevista per singolo materiale nel corso dell’anno solare ed evitare il pagamento del Contributo Ambientale su tale quota. Ai fini della determinazione del plafond di esenzione, in alternativa alla modalità di calcolo vigente basata sulle quantità in peso (esportate/vendute complessivamente) di ogni singolo materiale, è possibile prendere come base di riferimento il rapporto percentuale dei valori in euro delle esportazioni rispetto al fatturato (rilevabile dalla dichiarazione IVA).
-per le aziende che siano contemporaneamente importatrici ed esportatrici di imballaggi/merci imballate, è prevista una procedura di compensazione import/export, alternativa alle due precedenti.
 
La compensazione import/export consente ai Consorziati, che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio, di regolare contabilmente con CONAI soltanto il saldo di Contributo Ambientale risultante dalla differenza di tali partite. In pratica, la procedura consente di effettuare un saldo estero su estero distintamente per ciascun materiale di imballaggio. Per i materiali plastica e carta, la compensazione è possibile con riferimento alle tipologie di imballaggi assoggettati al medesimo livello contributivo.

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLA COMPENSAZIONE
-Tutti gli acquisti di imballaggi sul mercato nazionale devono essere assoggettati interamente a Contributo Ambientale.
-Possono rientrare nei calcoli di compensazione tutte le importazioni e le esportazioni rispetto a qualunque paese straniero.
-Non è consentita la compensazione con importazioni di imballaggi dichiarati in procedura semplificata.
-Non è consentita la compensazione con esportazioni di imballaggi già oggetto di richiesta di rimborso con procedura “ex-post”.
-La compensazione si applica esclusivamente tra import e export distintamente per ciascun materiale di imballaggio. Per i materiali plastica e carta, la compensazione è possibile con riferimento alle tipologie di imballaggi assoggettati al medesimo livello contributivo.
 
 
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