Fac simile articolo che regola i rapporti di lavoro subordinato: "Ai sensi dell’art. 2112, c.c., l’affittuario subentra nei rapporti di lavoro subordinato inerente dipendenti impiegati nell’azienda affittata e specificamente: cognome e nome …, data di nascita …, residenza …, qualifica mansioni …, data di assunzione …"

Il maggiore onere implicito di un contratto di affitto di azienda - che talvolta viene trascurato nella contrattazione - è quello dei costi del personale dipendente.
Il punto di riferimento in proposito è l’articolo 2112 del codice civile per il quale il contratto di affitto di azienda non è causa di licenziamento del personale addetto che conserva tutti i diritti che ne derivano (anzianità, ecc.) , con obbligo del cessionario di applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti individuali e collettivi vigenti alla data del trasferimento. L’affittuario dell’azienda succede poi in tutti i debiti verso il personale medesimo, anche se non inseriti in contabilità e anche se non immediatamente percepibili (come nel caso del debito per retribuzioni di lavoro straordinario non corrisposte). Purtroppo capita spesso che l'affittuario dell'azienda si ritrovi coinvolto in imprevedibili rivendicazioni salariali e sindacali dei lavoratori dipendenti dell'azienda.

Qualora il trasferimento riguardi un’azienda in cui siano complessivamente occupati più di quindici lavoratori è poi prevista, dall’articolo 47 della legge n. 428 del 1990, una tutela ulteriore, consistente nell’intervento delle organizzazioni sindacali a protezione della posizione dei dipendenti medesimi.

Ricapitolando i rapporti di lavoro instaurati con il concedente proseguano con l’affittuario e rimangono immutati in tutti i loro aspetti contenutistici.
In particolare:

E’ mantenuta l’anzianità di servizio maturata (ai fini, tra l’altro, degli ammortizzatori sociali) e il TFR;
E’ mantenuto il diritto alle ferie complessivamente maturate e ai permessi non fruiti;
Le mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima) vengono corrisposte per intero, compresa la quota maturata alle dipendenze del concedente;
L’affittuario può continuare a beneficiare, per il periodo residuo, di eventuali agevolazioni (es. sgravi contributivi) riconosciute al concedente in relazione a determinati lavoratori coinvolti nel trasferimento;
Il passaggio di personale derivante dal trasferimento determina, in capo all’affittuario, un ampliamento della base occupazionale, da considerare, ad esempio, ai fini del collocamento obbligatorio dei disabili.

Corresponsione del TFR nell’affitto di azienda
Con riferimento al trattamento di fine rapporto, la giurisprudenza più recente risulta orientata nel senso che l’obbligo di corresponsione gravi:
Per la quota maturata fino alla data dell’affitto d’azienda, sul concedente e sull’affittuario in solido tra di loro;
Per la quota maturata successivamente, sull’affittuario in modo esclusivo.

Prima di stipulare un contratto di affitto di azienda è quindi opportuno ottenere:

Organigramma dell’Azienda con l’indicazione delle mansioni e delle responsabilità dei dirigenti/dipendenti.
Elenco dei soggetti che possono impegnare l’Azienda verso terzi e dei relativi poteri conferiti
Elenco del personale dipendente e copia delle relative lettere di assunzione
Copia del contratto di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti
Indicazione dei contratti collettivi nazionali applicati e copia degli eventuali accordi aziendali applicati
Documentazione relativa a bonus, incentivi, fringe-benefits o altre forme di retribuzione
Documentazione relativa ad eventuali piani pensionistici, fondi di previdenza integrativa, piani di compartecipazione o altri benefici previsti a favore del personale dipendente
Documentazione relativa agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro e il documento di valutazione dei rischi
Copia delle transazioni intervenute con il personale dipendente
Dettaglio dei debiti verso gli istituti previdenziali riferibili all’azienda. Pagamento dei contributi INPS, dettaglio delle pendenze verso INPS se vi fossero.
I dettagli di eventuali piani di ristrutturazione / cassa integrazione ordinaria/straordinaria effettuati in passato
Fondo TFR: Dettaglio del fondo in essere al 31/12 riferibile all’azienda