Secondo quanto prevede l’OIC 15, la cancellazione dei crediti iscritti nel bilancio di un’impresa si può avere solamente quando si verifichi uno dei seguenti casi:

-i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal crediti si estinguono (parzialmente o totalmente);
-la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito viene trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.
 
Due sono, quindi, gli elementi da valutare per stabilire se il credito debba o meno essere cancellato dal bilancio:
l’esistenza del diritto di ricevere dei flussi finanziari;
oppure, nel caso in cui la titolarità di tale diritto sia stata trasferita, occorre stabilire se sono stati trasferiti tutti i rischi.
 
Sono, a titolo di esempio, operazioni che consentono la cancellazione del credito in bilancio:
-la cessione del credito, come il factoring con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito e l'invoice trading;
-la cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.

Parimenti non consentono la cancellazione del credito iscritto in bilancio il mandato all’incasso, il pegno di crediti, le cessioni pro-solvendo ecc. ecc.
 
In caso di cancellazione del credito, si provvede a indicare nella voce B14 del conto economico, una perdita su crediti, generata dalla differenza tra il corrispettivo e il valore contabile del credito al momento della cessione.