Dal 12 Novembre 2014 decorre il divieto di utilizzo del denaro contante tra tutti i soggetti della filiera dei trasporti, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto.
Tale divieto è stato introdotto con la Legge 11 Novembre 2014 n. 164 di conversione del Dl n. 133/2014 denominato “SbloccaItalia” al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.
I pagamenti, di qualunque importo, resi in adempimento di un contratto di trasporto merci su strada, devono qundi obbligatoriamente avvenire utilizzando strumenti "tracciati" di pagamento, quale il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali e ogni strumento che garantisca la piena tracciabilità delle operazioni.
I cittadini privati sono esentati dall’applicazione di tale norma e potranno pagare in contanti, sino al limite di €. 999,99, le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto.

Per meglio comprendere il contenuto della norma, si ritiene utile precisare che:

Il CONTRATTO DI TRASPORTO consiste nel “trasferimento di cose di terzi su strada per mezzo di  autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo”.

I principali SOGGETTI DELLA FILIERA DEI TRASPORTI sono:
1)    VETTORE, identificabile con l’impresa di autotrasporto;
2)    COMMITTENTE, chi stipula il contratto di trasporto con il vettore;
3)    CARICATORE, chi cura la sistemazione delle merci sul veicolo adibito al trasporto;
4)    PROPRIETARIO, chi ha la proprietà delle merci, oggetto di trasporto, al momento della consegna al vettore.
Nell’esecuzione del contratto di trasporto il vettore può stipulare dei contratti di sub-vezione avvalendosi della prestazione di altri vettori allungando cosi la filiera dei soggetti coinvolti nella norma. Per citarne alcuni: il contratto di spedizione, il contratto di deposito, il contratto di vendita e il contratto d’appalto.

In presenza di violazioni accertate esistono due REGIMI SANZIONATORI: quello applicabile ai soggetti della filiera dei trasporti e quello applicabile ai professionisti.
Per il primo sussistono molti dubbi interpretativi, tali da concordare sulla necessità della pubblicazione di una circolare esplicativa del MEF. Sembrerebbe avere rilevanza la soglia dei 999,99 euro, al di sotto della quale nessuna sanzione risulterebbe applicabile.
Se vengono effettuati pagamenti in contanti che superano la soglia citata la sanzione amministrativa pecuniaria va dall’1% al 40% dell’importo trasferito con il minimo di 3.000,00 euro (oblazionabile). Per importi superiori a 50.000,00 euro la sanzione minima è aumentata cinque volte.
Per il secondo, ovvero quello applicabile al professionista, la sanzione amministrativa pecuniaria va dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione con un minimo di 3.000,00 euro (non oblazionabile).

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 19-08-2015