Sanzione tardivo deposito bilancio.

Il deposito del bilancio deve avvenire entro un periodo massimo di 30 giorni dalla data di approvazione dello stesso. Ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.P.R. n. 558/1999 – nell’ipotesi in cui il termine per l’adempimento cada di sabato, o di giorno festivo, i 30 giorni utili per l’invio telematico, ovvero per il deposito su supporto informatico, decorrono dal primo giorno lavorativo successivo.

L'omesso o tardivo deposito del bilancio è soggetto a sanzioni amministrative in base all'articolo 2630 c.c. «Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi»:
«Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. 
Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo».

L'articolo 5 della Legge n. 689/1981 stabilisce che le sanzioni per il mancato deposito nel Registro delle Imprese si estendono a ogni singolo soggetto responsabile di effettuare tale deposito, senza fare distinzioni in base alle specifiche deleghe conferite a ciascun amministratore.


Ciascun amministratore sarà quindi soggetto alla sanzione per il tardivo deposito del bilancio calcolata come segue:

Bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza dei termini:
Importo sanzione: min € 45,78 - max € 458,67
Importo pagamento liberatorio: € 91,56

Bilanci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza dei termini:
Importo sanzione: min € 137,33 - max € 1.376,00
Importo pagamento liberatorio: € 274,66

 

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Sarà inoltre sanzionato anche l’eventuale tardivo deposito dell’elenco soci come segue:

Elenco soci depositato entro 30 giorni successivi alla scadenza dei termini
Importo sanzione: min € 34,33 - max € 344,00
Importo pagamento liberatorio: € 68,66

Elenco soci depositato oltre 30 giorni successivi alla scadenza dei termini
Importo sanzione: min € 103,00 - max € 1.032,00
Importo pagamento liberatorio: € 206,00

Non viene invece mai sanzionata la tardiva presentazione della riconferma dell’elenco soci

Si ricorda inoltre che:
Il termine di presentazione del bilancio è di 30 giorni dalla data del verbale di approvazione del bilancio.
Ai fini del computo dei termini il sabato viene considerato giorno festivo e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
La sanzione per ritardato o omesso deposito di Bilancio al Registro delle Imprese viene irrogata a carico di ogni responsabile (amministratori o liquidatori di società).
Le sanzioni si applicano ai soggetti sopra indicati in carica al momento della violazione, vale a dire al 1° giorno successivo alla scadenza del termine prescritto per la richiesta di iscrizione o di deposito.

 

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