Tutti i soggetti IVA che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni a favore delle pubbliche amministrazioni sono obbligati ad emettere la fattura in formato elettronico (Legge 244/2007 art. 1 co. Da 209 a 214). Tra i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica PA troviamo anche il codice anagrafico IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). Questo Codice Univoco Ufficio, composto da sei caratteri alfanumerici, permette al Sistema di Interscambio SDI di inviare la fattura al corretto Ufficio destinatario della Pubblica Amministrazione.  
Tutti gli uffici della PA sono obbligati a comunicare ai loro fornitori il corretto codice IPA di fatturazione.  L’elenco aggiornato dei codici IPA è comunque consultabile dal sito indicepa.gov.it (apri una finestra per la ricerca).
Se si scorrono le regole tecniche della fattura PA ci si renderà conto che la partita IVA non è un campo obbligatorio e quindi se si ha qualche dubbio sulla serie numerica della stessa è meglio ometterla. Il codice fiscale è invece un elemento obbligatorio e quindi la corretta individuazione del soggetto destinatario della fattura sarà sempre dato dall’associazione tra il codice unico IPA e il codice fiscale.

 
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