Reti di imprese evoluzione normativa.

Art. 6 bis, co. 1 e 2, D.L. 112/2008 (ARTICOLO ABROGATO dalla L. 23 luglio 2009, n. 99) - Distretti produttivi e reti di imprese.
(( 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalita' di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di fornitura )).
(( 2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene di fornitura, quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali )).
 
Articolo 3 Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in SO n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85) - Distretti produttivi e reti di imprese:
Comma 4-ter. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano  ad esercitare in comune una o più attività economiche  rientranti  nei rispettivi oggetti sociali allo  scopo  di  accrescere  la  reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto e' redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:
   a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete;
   b) l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete;
   c)  l'individuazione  di  un  programma  di  rete,  che   contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le  modalità di realizzazione  dello  scopo comune  da  perseguirsi  attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti  i  criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga  ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero  mediante  ricorso  alla  costituzione  da  parte  di  ciascun contraente  di  un  patrimonio   destinato   all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
   d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;
   e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete,  i suoi  poteri, anche di rappresentanza, e le modalità di partecipazione di ogni impresa all'attività dell'organo.   
Comma 4-quater. Il contratto di  rete  e'  iscritto  nel  registro  delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti.
 
Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294) - Articolo 36, Misure in materia di  confidi,  strumenti  di  finanziamento  e  reti d'impresa:
Comma 2-ter. Il contratto di rete di  cui  al  successivo  comma  5  può prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualità tra  gli stessi, per il quale si applicano le medesime regole  e  agevolazioni previste  per  il  fondo  patrimoniale  di   cui   al   comma   4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33.  Il suddetto fondo di mutualità partecipa al Fondo mutualistico nazionale per  la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di  cui al comma 2-bis.
Comma 5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma  4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,  n.  33,  e  successive modificazioni, il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto  dalle  parti   con   l'assistenza   di   una   o   più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative  a livello  nazionale,  che  hanno  partecipato  alla  redazione  finale dell'accordo.
Comma 5-bis.  Al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera e), e'  inserita  la seguente:
    "e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al  contratto  di rete ai sensi dell'articolo 3,  comma  4-ter,  del  decreto-legge  10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37";
    b) all'articolo 37, dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
    "15-bis. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  trovano applicazione,  in  quanto  compatibili,  alla   partecipazione   alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le  imprese  aderenti al contratto di rete,  di  cui  all'articolo  34,  comma  1,  lettera e-bis)".

Consulenza reti di imprese